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Contributo esonerativo modalità di versamento al Ministero:

Il Ministero del Lavoro, relativamente al contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con decreto interministeriale 10 marzo 2016 ha reso note le modalità di versamento del contributo esonerativo stesso (v. il nostro articolo: “Esonero assunzioni disabili per lavorazioni a rischio elevato”).

L’ambito di applicazione del decreto interministeriale stabilisce – come si è detto – le modalità di versamento al Ministero del Lavoro del contributo esonerativo cui sono tenuti i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che autocertificano l’esonero dall’obbligo di cui all’articolo 3 della legge n. 68 del 1999 per quanto concerne gli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato.

Ai fini della fruizione dell’esonero, i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall’insorgenza dall’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità, apposita autocertificazione, esclusivamente in via telematica per il tramite della Banca dati del collocamento mirato, secondo il modello allegato al decreto interministeriale 10 marzo 2016.

Relativamente al contributo esonerativo, l’art. 4 del decreto interministeriale stabilisce che ai fini dell’esonero autocertificato, i datori di lavoro versano al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito presso il Ministero del Lavoro, un contributo per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero, nella misura di € 30,64 per ogni giorno lavorativo. Indipendentemente dal CCNL applicato, il contributo è calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana, pari a 22 giorni lavorativi al mese ed è, pertanto, stabilito in euro 2022,24 a trimestre per ciascuna lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.

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Il primo versamento deve essere effettuato nei cinque giorni lavorativi precedenti l’autocertificazione e copre il periodo dalla data di presentazione dell’autocertificazione al termine del trimestre. I versamenti successivi al primo vanno effettuati con cadenza trimestrale entro il giorno 10 del mese successivo al termine del trimestre già coperto da versamento e coprono in ogni caso l’intero trimestre in cui vengono versati.

Si rinvia per il tutte le informazione al testo integrato del decreto interministeriale 10 marzo 2016 consultabile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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