Omessi versamenti di contributi in un gruppo di imprese:
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17429 del 2016 si è occupata di omessi versamenti di contributi in un gruppo di imprese e ha stabilito che il legale rappresentante di una società facente parte di un gruppo di imprese non può invocare – caso di omessi versamenti di contributi – la causa di forza maggiore in virtù della dipendenza economica e decisionale della capogruppo.
A parlarcene approfonditamente è l’articolo pubblicato oggi (29.4.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Patrizia Maciocchi; Titolo: “Omessi versamenti, scuse ridotte”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il legale rappresentante di una srl inserita in un gruppo non può invocare la causa di forza maggiore per l’omesso versamento dei contributi in virtù della dipendenza economica e decisionale dalla capogruppo. La Cassazione con la sentenza 17429, depositata ieri, respinge il ricorso contro la decisione della Corte d’appello di confermare la responsabilità penale per l’omesso versamento di due rate, relative all’anno 2008.
Per l’imputato la condanna era immeritata perché adottata in assenza dell’elemento soggettivo del reato: la sua condotta non era punibile perché il fatto era stato commesso per cause di forza maggiore (articolo 45 del Codice penale). Secondo la difesa, infatti, la società era soggetta al potere di direzione e controllo della capogruppo. Il ricorrente era solo un consulente aziendale che dipendeva finanziariamente dall’amministratore delegato della holding. La mancanza di liquidità, l’impossibilità di accedere al credito e il ruolo non decisionale rappresentavano un’impossibilità oggettiva ad adempiere all’obbligo tributario, facendo così scattare la scriminante dell’articolo 45.
La Cassazione non è d’accordo. La ditta, della quale il ricorrente era all’epoca dei fatti il legale rappresentante, aveva inoltrato i modelli Dm/10, dando così atto del presupposto contributivo. Dagli atti processuali risultava inoltre che nel 2009 tutti i dipendenti delle società del gruppo avevano continuato a lavorare. Inoltre, la ditta in questione era una srl, dotata di una propria autonomia giuridica, ragione per cui non era minimamente plausibile che, pur inserita nel gruppo, non fosse in grado di provvedere al pagamento di una somma di poco superiore ai 15mila euro.
In ogni caso, tutte le giustificazioni fornite, anche se provate, non avrebbero dato accesso alla causa di forza maggiore perché il legale rappresentante avrebbe dovuto, anche “di tasca propria”, fronteggiare la situazione di asserita illiquidità. Per la Cassazione la tesi della difesa che vuole il ricorrente nella posizione di un soggetto inerte del tutto dipendente dalla capogruppo non fa venire meno il dolo: l’accettazione della carica comporta l’assunzione dei doveri di controllo e vigilanza.
La Suprema corte, ancora in tema di omesso versamento dei contributi, con la sentenza 17427, sempre di ieri, ha ricordato che l’obbligo – previsto dall’articolo 9 del Dlgs 8/2016 sulla depenalizzazione – di trasmettere all’autorità amministrativa competente gli atti dei procedimenti relativi ai reati trasformati in illeciti, entro 90 dall’entrata in vigore della norma, viene meno se per quella data intervengono la prescrizione o l’estinzione per altra causa.