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Sospensione obbligo contributivo nel lavoro domestico

Indennità lavoratori domestici, la domanda di riesame in caso di rifiuto

Sospensione obbligo contributivo nel lavoro domestico:

L’INPS, con il Messaggio n. 1643 del 2016 sulla sospensione obbligo contributivo nel lavoro domestico, ha informato gli interessati del rilascio di una nuova procedura internet per la gestione delle suddette comunicazioni.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 1643/2016.

Nell’ambito dei servizi che INPS mette a disposizione del datore di lavoro domestico è stato realizzato un nuovo servizio online per la comunicazione della sospensione obbligo contributivo.

Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella sezione Servizi Online attraverso il seguente percorso: Servizi per il cittadino – Lavoratori domestici – Autenticazione con PIN/CNS – Sospensione obbligo contributivo.

La procedura consente di comunicare la sospensione dell’obbligo contributivo in riferimento a uno specifico rapporto di lavoro e per un intero trimestre qualora la contribuzione non sia dovuta perché riferita ad una causa di sospensione a titolo di:

Tale comunicazione è consentita per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.

Una volta selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate consentendone la modifica e l’annullamento; consentirà, altresì, di inserire una nuova sospensione.

In questo caso sarà necessario indicare:

L’applicativo fornisce, inoltre, la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti in formato jpg, jpeg, tiff o pdf purché la dimensione massima del singolo file non sia superiore a 2Mb.

Si sottolinea che è possibile comunicare la sospensione solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.

(Fonte: INPS)

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