Sicurezza sul lavoro il datore non è responsabile se l’operaio è distratto:
In tema di sicurezza sul lavoro la Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non è responsabile nei riguardi dell’operaio distratto che con la sua condotta imprevedibilmente colposa è causa di un evento infortunistico (sentenza 8883 del 2016).
In pratica la Cassazione ha stabilito che viene presa in maggiore considerazione la responsabilità del lavoratore per il principio di autoresponsabilità, mettendo così da parte il criterio delle mansioni.
La vicenda all’esame della Corte Suprema riguarda l’amministratore e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) di una società che erano stati riconosciuti colpevoli del reato di lesioni a carico di un lavoratore caduto dal tetto di un capannone. Dai fatti accertati è emerso che la sera prima dell’incidente, il lavoratore, con mansioni di elettricista manutentore, si era recato presso il capannone accompagnato dall’amministratore della società per effettuare un sopralluogo per l’effettuazione di lavori di ristrutturazione e in tale circostanza il lavoratore e il Rspp avevano utilizzato un elevatore con braccio meccanico. A conclusione del sopralluogo il Rspp della società datrice di lavoro, informato del lavoro da eseguire, aveva detto al lavoratore di prendere tutte le attrezzature di lavoro e di sicurezza, con la verosimile certezza che l’operaio avrebbe utilizzato l’elevatore messo a disposizione dal committente. Invece il lavoratore, soggetto particolarmente esperto di sicurezza sul lavoro, pur servendosi dell’elevatore, camminava sulle lastre di fibrocemento costituenti l’ossatura del tetto le quali cedendo provocavano la caduta dall’operaio da un’altezza di circa 6-7 metri e che producevano le gravi lesioni che hanno dato avvio al giudizio.
La Corte Suprema, per consolidato orientamento, in tema di sicurezza sul lavoro ha ritenuto che il datore di lavoro non ha più un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.