Tempo parziale agevolato per i lavoratori prossimi al pensionamento:
Con Decreto Interministeriale 7 aprile 2016 sulla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in tempo parziale per i lavoratori prossimi al pensionamento, il Ministro del Lavoro e il Ministro dell’Economia hanno regolato quanto previsto dall’art. 1, comma 284, della L.n. 208 del 2015. Tale normativa detta infatti la disciplina intesa ad agevolare il passaggio al lavoro a tempo parziale del personale dipendente del settore privato in prossimità del pensionamento di vecchiaia, anche a seguito della ridefinizione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il citato decreto interministeriale sulla trasformazione del rapporto a tempo pieno in tempo parziale.
Innanzi tutto i soggetti destinatari del provvedimento, a norma dell’art. 2, sono i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. Tali lavoratori possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente ala prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.
Ai fini dell’accesso a tale beneficio, il lavoratore e il datore stipulano un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione. Il beneficio, inoltre, cessa, in ogni caso, al momento della maturazione da parte del lavoratore del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo. Per quanto concerne la somma erogata dal datore di lavoro, il decreto stabilisce che questa è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale, ivi inclusa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
All’art. 3 del decreto viene definita la procedura di ammissione al beneficio nei seguenti termini.
Il lavoratore e il datore di lavoro, previa certificazione INPS del possesso da parte del lavoratore dei requisiti minimi di contribuzione per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e della maturazione entro il 31.12.2018 del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, stipulano un contratto di lavoro a tempo parziale con l’indicazione della misura della riduzione dell’orario tra il 40% e il 60%, avvalendosi del relativo beneficio fino alla data di maturazione del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia.
Gli effetti del contratto a tempo parziale decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’istanza indicata al comma 4 del decreto.
Il datore di lavoro trasmette alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali rilasci, entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato.
Al comma 4, dell’art. 3, viene stabilito che il datore di lavoro, acquisito il provvedimento di autorizzazione della DTL o trascorsi inutilmente i cinque giorni lavorativi sopra indicati, trasmette istanza telematica all’INPS, contenente il dato identificativo della certificazione al diritto, nonché le informazioni relative al contratto di lavoro a tempo parziale agevolato e le informazioni necessarie ad operare la stima dell’onere del beneficio indicato all’articolo 2 del decreto.
Entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell’istanza telematica l’INPS ne comunica l’accoglimento o il rigetto.
Per il resto delle informazioni sul trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato consultare il decreto interministeriale 7 aprile 2016 cliccando sul link.
(Fonte: Ministero del Lavoro)