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Professione forense entrata in vigore del Regolamento:

Entrerà in vigore il prossimo 22 aprile il Regolamento per l’accertamento dell’esercizio della professione forense, di cui al Decreto n. 27 del 2016 pubblicato sulla G.U. n. 81 del 2016.

Il Regolamento, relativamente alle modalità di accertamento dell’esercizio della professione forense, dispone quanto segue (articolo 2):

  1. Il Consiglio dell’Ordine circondariale, ogni tre anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, verifica, con riguardo a ciascuno degli avvocati iscritti all’Albo, anche a norma dell’art. 6 del D.Lgs. n. 96/2001, la sussistenza dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. La verifica di cui al periodo precedente non è svolta per il periodo di cinque anni dalla prima iscrizione all’Albo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica anche all’avvocato iscritto alla sezione speciale di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 96/2001.
  2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l’avvocato:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l’uso di locali e di almeno un’utenza telefonica destinati allo svolgimento dell’attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

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c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l’incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell’Ordine;

e) ha assolto l’obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge.

3. I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge.

4. La documentazione comprovante il possesso delle condizioni di cui al comma 2, è presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. L’obbligo di cui al comma 2, lettera f), decorre dall’adozione del provvedimento previsto dall’articolo 12, comma 5, della legge.

5. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali

individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Il Regolamento sull’accertamento dell’esercizio effettivo della professione forense all’articolo 3 reca le seguenti disposizioni sulla cancellazione dall’Albo e le impugnazioni:

  1. La cancellazione dall’Albo è disposta quando il consiglio dell’Ordine circondariale accerta la mancanza dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione e l’avvocato non dimostra la sussistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi.
  2. Il consiglio dell’Ordine circondariale, prima di deliberare la cancellazione dall’Albo invita l’avvocato, a mezzo posta elettronica certificata ovvero, quando non è possibile, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a presentare eventuali osservazioni, in forma scritta, entro un termine non inferiore a trenta giorni. L’avvocato che ne fa richiesta è ascoltato personalmente.
  3. La delibera di cancellazione è notificata entro quindici giorni all’interessato.
  4. Si applica l’articolo 17, comma 14, della legge, nonché, per quanto di ragione, il comma 18 del predetto articolo 17 e l’articolo 36, comma 7, della legge.
  5. La cancellazione dell’avvocato dall’Albo comporta la cancellazione dagli elenchi di cui all’articolo 15 della legge a cui è eventualmente iscritto al momento della cancellazione, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l’esercizio dell’attività professionale non costituisce condizione per l’iscrizione.
  6. L’avvocato cancellato dall’Albo a norma del presente decreto è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 15, comma 1, lettera e), della legge.

Al successivo articolo 5 il Regolamento sull’accertamento dell’esercizio effettivo della professione forense dispone quanto segue circa la nuova iscrizione all’Albo:

  1. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettere a), b), d), f), ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri di avere acquisito i predetti requisiti.
  2. L’avvocato cancellato dall’Albo nei casi previsti dall’articolo 2, comma 2, c), ed e) non può esservi nuovamente iscritto prima che siano decorsi dodici mesi da quando la delibera di cancellazione è divenuta esecutiva.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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