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Valutazione rischi per imprese di nuova costituzione

Con Interpello n. 3 del 2016 sulla valutazione rischi per costituzione di nuova impresa, la Commissione Interpelli (istituita ai sensi del comma 2, art. 12, D.Lgs. n. 81 del 2008 – T.U. in materia di sicurezza sul lavoro) del Ministero del Lavoro ha risposto ad un quesito avanzato dalla Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori).

L’istanza avanzata concerneva le modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81 del 2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività. In particolare l’istante chiedeva di sapere se “il principio enunciato dal sopracitato art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, si applicabile anche al POS”.

Al riguardo la Commissione Interpelli ha premesso che l’art. 28, comma 3–bis, del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro devo comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

L’art. 89, co. 1, lett. h), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce “il piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV”.

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Tanto premesso la Commissione Interpelli ha fornito le seguenti indicazioni relativamente alla valutazione rischi.

Il principio enunciato dall’art. 28, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR (documento di valutazione rischi) entro 90 giorni dall’inizio di nuova attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell’inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l’esecuzione di verificare “l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo […]” (art. 92, co. 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente.

È opportuno evidenziare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l’art. 28, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008, anche se consente l’elaborazione del DVR (Documento Valutazione Rischi) entro 90 giorni dall’inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d) e), f) e al comma 3 e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per sicurezza”.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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