Lavoro minorile e contratto di apprendistato:
Torniamo di nuovo sull’argomento legato al lavoro minorile e sull’apprendistato dopo che il Ministero del Lavoro con Interpello n. 11 del 2016 ha fornito una risposta al quesito avanzato dall’Ordine dei consulenti del lavoro concernente l’orario di lavoro minorile (v. il nostro articolo “Lavoro minori durata orario apprendistato“).
A fornirci lo spunto è l’articolo pubblicato oggi (5.4.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Gianni Bocchieri; Titolo: “Per apprendistato e lavoro minorile spazio alle deroghe”) che affronta, l’argomento lavoro minorile e apprendistato alla luce dell’Interpello n. 11/2016.
Ecco l’articolo.
Sebbene contenga solo una pleonastica ripetizione di una previsione normativa, l’interpello 11/2016 con cui il ministero del Lavoro risponde ai consulenti del lavoro solleva questioni applicative, capaci di limitare ancora il decollo di un sistema duale italiano.
Dal punto di vista strettamente giuridico, era scontato che l’apprendista di 15 anni fosse definito “bambino” ai sensi della disciplina sul lavoro minorile, per il combinato disposto di una duplice produzione legislativa che si è aggiunta alla precedente, senza nessun raccordo. Infatti, prima è stato innalzato l’obbligo di istruzione da 9 a 10 anni con conseguente incremento dell’età minima per l’accesso al lavoro da 15 a 16 anni (articolo 1, comma 622, della legge 296/2006), senza aver modificato la previgente disciplina che consentiva l’assolvimento del diritto-dovere attraverso l’apprendistato fin dai 14 anni. Poi, nel senso inverso, è stato consentito di stipulare contratti di apprendistato a partire dai 15 anni, per l’assolvimento dell’ultimo anno dell’obbligo d’istruzione, rimasto fisso ai 16 anni di età.
Ora, in tema di orario di lavoro, l’interpello conferma che l’apprendista quindicenne può fare solo 7 ore al giorno e non più di 35 ore a settimana, a differenza degli apprendisti sedicenni che possono svolgere fino a 8 ore al giorno e 40 ore la settimana.
Null’altro viene detto sull’applicazione dell’intera disciplina sul lavoro minorile, con altre conseguenze già a partire dalla sottoscrizione del contratto, che per l’apprendista quindicenne “bambino” potrà avvenire solo con l’assistenza dei titolari della potestà genitoriale (articolo 4, 2° comma della legge 977/1967). Invece, si ritiene che l’apprendista sedicenne possa sottoscrivere il contratto di lavoro in autonomia.
Per quanto riguarda poi il lavoro notturno, i minori non potranno essere mai impegnati in attività di formazione on the job tra le ore 22 e le 6 o tra le ore 23 e le 7, con l’eccezione degli apprendisti sedicenni impiegabili nelle ore notturne solo temporaneamente, in quei casi di forza maggiore che ostacolino il funzionamento dell’azienda e qualora non siano disponibili lavoratori adulti.
In questo modo rischia di essere sostanzialmente preclusa la possibilità di realizzare il sistema duale di apprendistato in molti settori tipici dell’istruzione e della formazione professionale (panetteria, cucina eccetera).
Inoltre, l’applicazione della disciplina del lavoro minorile potrebbe comportare il divieto di far svolgere agli apprendisti alcune attività (si veda l’allegato 1 alla legge 977/1967), tra cui quelle di saldatura, produzione e lavorazione della gomma e della plastica, quelle che prevedono un contatto con agenti chimici e quelle che comportano l’accesso ai magazzini frigoriferi presenti nei supermarket o nei magazzini ortofrutticoli.
Tuttavia, se per i quindicenni tale divieto sembra insuperabile, per i sedicenni potrebbe essere applicata la deroga desumibile dalla circolare 1/2000 del ministero del Lavoro, con cui sono state fornite le prime direttive applicative alla modifica della disciplina del lavoro minorile del 1999 (Dlgs 345/1999). Nello specifico, la circolare ha chiarito che gli apprendisti minorenni possono essere impiegati nelle lavorazioni, nei processi e nei lavori vietati, per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale.
Sebbene solo per il tempo strettamente necessario alla formazione svolta in aula o in laboratorio, la circolare prevede che i giovani apprendisti possano svolgere questi lavori, con la preventiva autorizzazione da parte della direzione territoriale del Lavoro e con la sorveglianza di formatori competenti, che possono coincidere con il tutor formativo.
Altri vincoli della disciplina del lavoro minorile riguardano tutti gli apprendisti fino ai 18 anni di età. Innanzitutto, per la loro assunzione sarà necessaria la visita medica per accertarne l’idoneità al lavoro. Inoltre, l’azienda dovrà assicurarsi che siano sottoposti a visite mediche periodiche a intervalli non superiori a un anno, non siano adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto e che possano godere di un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, preferibilmente consecutivi, comprendente la domenica. La preventiva valutazione dei rischi dovrà poi tener conto anche di una serie di specifici parametri individuati dalla normativa sul lavoro minorile (articolo 7 della legge 977/1967).
Sfruttando la possibilità di integrare i decreti delegati del Jobs act nei 12 mesi successivi alla loro entrata in vigore, la disciplina dell’apprendistato potrebbe prevedere un idoneo raccordo con quella del lavoro minorile per evitare che la costruzione del sistema duale possa naufragare su previsioni normative che non tengono conto della sua valenza formativa. In particolare, molte superiori esigenze di tutela della salute e della sicurezza del minore potrebbero essere assicurate dalla presenza dei due tutor, che sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi formativi da parte dell’apprendista e dello svolgimento dell’apprendistato nell’impresa, anche con un affiancamento nel percorso di formazione interna all’azienda.