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Infortunio per scala sdrucciolevole paga il datore:

In caso di infortunio dovuto ad una scala sdrucciolevole, il datore di lavoro è tenuto a pagare il danno poiché è l’unico responsabile dell’infortunio provocato da imperizia, negligenza o imprudenza del lavoratore, salvo il caso di assoluta abnormità del comportamento di quest’ultimo.È questo quanto deciso dalla Quarta Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 12683 del 2016.

Il caso all’esame della Cassazione riguardava la responsabilità di un datore di lavoro che per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza delle norme sulla prevenzione infortuni sul lavoro, aveva cagionato ad un lavoratore lesioni giudicate guaribili in oltre 40 giorni. In particolare l’evento lesivo si era verificato perché il suddetto lavoratore era stato messo a lavorare ad una altezza superiore a metri 2 dal pavimento in assenza di postazione di lavoro sufficiente e di idonee protezioni da cadute (art. 36 ter D.Lgs. n. 6262/94 e 16 d.P.R. n. 164/56), utilizzando invece una scala di legno a pioli, priva di elementi antrisdrucciolo poggiata alla parete dalla quale il lavoratore, perdendo l’equilibrio, precipitava al suolo.

Di tale infortunio, come si è detto, è stato ritenuto pienamente responsabile il datore di lavoro, anche si di fatto era stato il lavoratore che di sua iniziativa aveva usato la scala non a norma in questione, in quanto priva dei più elementari dispositivi antiinfortunistici (antisdrucciolo).

La Corte di Cassazione, quindi, con la sentenza n. 12683/2016 ha confermato quanto già deciso dal giudice di primo grado e dalla Corte di Appello che avevano entrambi confermato la responsabilità datoriale per infortunio occorso al lavoratore e rigettava pertanto il ricorso per cassazione del datore di lavoro.

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In particolare, il giudice di merito di primo grado, nel determinare la pena al di sopra del minimo edittale e nell’escludere le attenuanti generiche, aveva sottolineato la notevole gravità del fatto, “tenuto conto del grado elevato della colpa, in ragione della effettuazione dei lavori in completa mancanza della verifica statica della scala, con connessa valutazione dei rischi, pur nella piena consapevolezza della necessità di effettuare lavori in elevato, che rendeva agevolmente prevedibile il rischio di sbandamento”.

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