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Detassazione premi produttività approfondimenti

Gestioni pubbliche, errata applicazione del massimale

Detassazione premi produttività approfondimenti:

Torniamo ancora sull’argomento della detassazione premi produttività prevista dalla Legge di Stabilità 2016 ed attuata con il Decreto Interministeriale 25 marzo 2016 con il quale, come già vi abbiamo anticipato, è stata fissata al 10% l’imposta sostitutiva per i premi di risultato (produttività) e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa (per maggiori dettagli v. il nostro articolo: “Tassazione agevolata premi di risultato firmato il decreto”).

Lo spunto ci è dato dall’articolo pubblicato oggi (1.4.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Marco Strafile; Titolo: “Detassazione all’esame dei risultati”) che tratta anch’esso della detassazione premi produttività.

Ecco l’articolo sulla detassazione premi produttività e anche, di seguito, uno specchietto con tutte le novità introdotte dal decreto interministeriale 25.3.2016.

La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la tassazione sostitutiva al 10% dei premi di produttività, rivisitandone profondamente la disciplina rispetto al passato e demandando a un decreto le modalità di attuazione, decreto firmato il 25 marzo e diffuso l’altro ieri (si veda «Il Sole 24 Ore» del 31 marzo).

Tra le novità più importanti figura l’estensione dell’agevolazione alle somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, mentre viene confermata la fonte negoziale (contrattazione aziendale o territoriale) a cui è demandato il compito di disciplinare tali erogazioni. Più forte rispetto al passato è il legame che deve esistere tra premi di risultato di ammontare variabile e produttività, perché la corresponsione degli stessi deve essere legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti dal decreto di attuazione.

Criteri per misurare i risultati

A tale riguardo il decreto interministeriale, all’articolo 2, declina i criteri a cui la contrattazione decentrata deve attenersi per misurare tali incrementi i quali «possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati».

Il tenore letterale della disposizione non pone dubbi sul piano dell’oggettività cui ricondurre tali miglioramenti, per i quali occorrerà definire meccanismi di misurazione e verifica non suscettibili di valutazioni discrezionali. Depone in tal senso il richiamo alla verifica obiettiva del raggiungimento dei target di miglioramento, nonché l’arco temporale «congruo» entro il quale operare l’accertamento attraverso «indicatori numerici o di altro genere».

Dubbi e parametri

Sebbene alcuni di tali criteri appaiano chiari nella loro formulazione (l’aumento della produzione, il risparmio dei fattori produttivi), qualche dubbio può emergere riguardo ai miglioramenti realizzabili attraverso la «riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato». La riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario potrebbe far pensare, ad esempio, a una differente turnazione in alcune aree aziendali o a una differente articolazione dell’orario purché – è bene ricordarlo – attraverso tali modifiche si raggiunga un incremento, misurabile e verificabile, in termini di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Anche il riferimento – in anticipo rispetto all’attuale assetto normativo – allo smart working dovrà trovare una più compiuta definizione nel momento in cui tale forma di lavoro verrà disciplinata con legge.

Qualche aiuto nell’individuazione dei parametri di misurazione viene dalla scheda allegata al decreto attuativo che le aziende che intendono accedere alla detassazione del 10% dovranno trasmettere al ministero del lavoro al fine di consentire il monitoraggio dei contratti decentrati disciplinanti tali erogazioni. Nella sezione 6, infatti, sono stati già identificati 19 indicatori (per esempio la riduzione degli scarti di lavorazione o dell’assenteismo), ai quali potranno aggiungersene ulteriori (vi è infatti una categoria residuale da completare) eventualmente più confacenti alle specificità del settore in cui opera l’impresa.

Detassato anche il 2015

Un’altra interessante precisazione riguarda l’efficacia delle disposizioni del decreto che, in base dell’articolo 7, si applicano alle erogazioni effettuate nel 2016 e negli anni successivi: viene pertanto privilegiato un criterio di cassa anche qualora i premi o le partecipazioni agli utili di riferiscano all’anno precedente. L’articolo 7 comma 2, inoltre, prevede che qualora le erogazioni riguardino premi o utili del 2015, l’applicazione del regime di favore è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge di Stabilità 2016 e dallo stesso decreto, e all’obbligo di deposito del contratto, ove non ancora effettuato, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto stesso, insieme con l’autodichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni richiamate.

Questa disposizione, se da un lato consente l’applicabilità della tassazione al 10% anche per premi e utili maturati nel 2015 ma erogati nel 2016, deve dall’altro richiamare l’attenzione degli operatori sul rispetto di tutti i requisiti formali (deposito del contratto e autodichiarazione di conformità) e sostanziali (verificabilità e misurabilità degli incrementi) previsti dalle nuove disposizioni, affinché tali erogazioni possano beneficiare del regime di favore.

Ecco uno specchietto riassuntivo della detassazione premi produttività:

LE NOVITÀ

01 IL RITORNO

La legge di Stabilità 2016 ha reintrodotto la tassazione ridotta al 10% per i premi di produttività e per le somme erogate quale partecipazioni agli utili dell’azienda, fino a un valore massimo di 2.000 euro

02 IL REQUISITO

Per accedere all’applicazione della tassazione al 10% è però necessario che i migliori risultati conseguiti dall’azienda siano misurati in modo non discrezionale, secondo modalità individuati dalle parti sociali e indicate nel relativo accordo. Tuttavia il decreto interministeriale 25 marzo 2016, di attuazione dell’agevolazione, indica già 19 parametri che possono essere utilizzati, lasciando comunque spazio per individuarne altri

03 DAL PREMIO AL WELFARE

Altra novità di quest’anno, è la possibilità di convertire i premi in denaro in beni e servizi erogati quali prestazioni di welfare aziendale. Questi ultimi sono completamente esenti da tassazione, e quindi consentono ai dipendenti di incassare un controvalore effettivo maggiore. Per esempio a fronte di un importo di 2.000 euro, con la tassazione al 10% e i contributi, il netto per il dipendente è di 1.620 euro, mentre se trasformato in welfare aziendale, il dipendente incassa 2.000 euro e il datore di lavoro risparmia circa 600 euro di contributi

04 SOLUZIONI SU MISURA

Le aziende possono realizzare un paniere di beni e servizi anche su indicazione delle effettive esigenze dei dipendenti, in cui si possono includere, per esempio, i servizi di educazione e istruzione, di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali. I benefit possono essere erogati anche tramite voucher

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