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Decreto FIS pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

È stato pubblicato sulla G.U. n. 74 del 30.3.2016 il Decreto FIS – Fondo di Integrazione Salariale (Decreto n. 94343) del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di attuazione del Jobs Act.

Come è noto il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015 ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e all’art. 28 viene disciplinato il Fondo di solidarietà residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore. Tale Fondo di solidarietà residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015).

Pertanto, considerata la necessità di continuare ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarietà bilaterale di settore, è stato emanato il Decreto FIS.

Il Decreto FIS, nel quale, come si è detto, viene disciplinato il Fondo di integrazione salariale stabilisce che sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti (e fino a 15), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. n. 149/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti.

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I destinatari delle prestazioni di cui al Decreto FIS sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, che abbiano un’anzianità di effettivo lavoro presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. Ai fini di tale requisito, l’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata. Per gli apprendisti alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.

Assegno di solidarietà

Relativamente alle prestazioni, il FIS garantisce un assegno di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscano una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all’art. 24 L.n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

La misura dell’assegno di solidarietà per le ore di lavoro non prestate è calcolata ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148 del 2015 ed è soggetta alle disposizioni di cui all’art. 26 della L.n. 41 del 1986.

La durata dell’assegno di solidarietà è di massimo 12 mesi in un biennio mobile.

Il Decreto FIS, inoltre, stabilisce che i lavoratori interessati dalla riduzione oraria vengono individuati con accordi collettivi aziendali. La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo di solidarietà è stipulato.

Per l’ammissione all’assegno di solidarietà, il datore di lavoro presenta in via telematica all’INPS domanda di concessione, corredata dall’accordo collettivo aziendale, entro 7 giorni dalla data di conclusione del medesimo accordo. Alla domanda deve essere allegato l’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario. L’elenco deve essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali come sopra individuate e dal datore di lavoro. La riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Assegno ordinario

Il Decreto FIS, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni dell’orario di lavoro, garantisce, oltre all’assegno di solidarietà, anche l’ulteriore prestazione di un assegno ordinario d’importo pari all’integrazione salariale in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dall’art. 11 del decreto legislativo n. 148 del 2015 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, ad esclusione delle intemperie stagionali e dall’art. 21 del medesimo decreto legislativo in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale, con esclusione della cessazione anche parziale di attività.

L’importo dell’assegno ordinario è calcolato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 148 del 2015 ed è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 26 della L.n. 41/1986. Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sopra indicate è corrisposto fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.

La domanda di accesso alla prestazione di assegno ordinario deve essere presentata all’INPS territorialmente competente in relazione all’unità produttiva non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività produttiva programmata e non oltre il temine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Durata massima delle prestazioni di assegno di solidarietà e dell’assegno ordinario

Per ciascuna unità produttiva i trattamenti non possono comunque superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile.

Modalità di erogazione delle prestazioni

L’erogazione delle prestazioni è effettuata dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga.

L’importo delle è rimborsato al datore di lavoro o conguagliato da questo secondo le norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.

Il conguaglio o la richiesta di rimborso delle prestazioni corrisposte ai lavoratori non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo che siano trascorsi sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento se successivo.

La sede INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta del datore di lavoro.

Per tutto quanto non detto qui, si rinvia al testo integrazione del Decreto FIS (Decreto n. 94343) consultabile cliccando sul link.

(Fonte: Gazzetta Ufficiale)

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