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Licenziamento valido anche in caso di malattia:

La Cassazione, con la sentenza n. 6054 del 2016 su licenziamento valido anche in caso di malattia, è intervenuta in un caso nel quale il lavoratore durante la malattia era andato all’estero per partecipare ad una battuta di caccia.

A parlarci di licenziamento valido anche in caso di malattia è l’articolo pubblicato oggi (30.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampiero Falasca; Titolo: “A caccia durante la malattia: recesso valido”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

È valido il licenziamento del dipendente che durante il periodo di malattia partecipa a una battuta di caccia all’estero, anche se la sua assenza sia giustificata da un regolare certificato di malattia oppure dalla fruizione di congedi parentali.

Questa condotta, infatti, a prescindere dalla veridicità dei certificati medici, si concretizza in una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che impongono al dipendente di astenersi, durante la malattia, dall’adozione di condotte stressanti per il fisico e, quindi, incompatibili con la necessità di guarire rapidamente.

Questi i principi giuridici posti alla base di un licenziamento convalidato in via definitiva dalla Corte di cassazione (sentenza 6054/16, pubblicata ieri).

Un lavoratore subordinato si era ripetutamente assentato dal lavoro per brevi periodi, talvolta immediatamente antecedenti a giorni festivi, per delle battute di caccia; in occasioni di tali battute, il lavoratore aveva sovente prolungato la propria assenza inviando dei certificati medici oppure utilizzando dei giorni di congedo parentale.

Il datore di lavoro aveva contestato questa condotta e al termine della procedura disciplinare aveva licenziato il dipendente.

La Corte d’appello di Firenze ha considerato valido ed efficace il licenziamento, rilevando che il dipendente, recandosi all’estero per le battute di caccia, aveva gravemente violato il proprio dovere di evitare attività – come i viaggi e la caccia – capaci di ritardare la pronta e rapida guarigione.

Il lavoratore ha proposto ricorso per Cassazione contro questa decisione ma la Corte, con la sentenza sopra ricordata, ha rigettato il gravame, ritenendo pienamente legittima la scelta aziendale di contestare, da un lato, la violazione dell’obbligo di astenersi da condotte che ritardano la guarigione e, dall’altro, l’utilizzo improprio dei congedi parentali per finalità diverse da quelle tipiche dell’istituto.

La sentenza considera inoltre irrilevante ai fini della decisione il tema dell’effettiva validità della certificazione medica presentata dal dipendente, in quanto la contestazione aziendale aveva per oggetto una condotta complessiva articolata in diversi episodi, rispetto alla quale la validità di singole certificazioni mediche risultava irrilevante.

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