Codice conguaglio per gli esoneri contributivi:
Sempre in argomento esoneri contributivi il codice conguaglio che dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro resta sempre il consueto e cioè “6Y”, come è stato specificato dalla Circolare n. 57 del 2016 dell’INPS (v. il nostro articolo: “Bonus contributi commento alla circolare INPS”).
A parlarci del codice conguaglio è anche l’articolo pubblicato oggi (30.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Ant.Ca. e G. Mac.; Titolo: “Per il conguaglio si utilizza il vecchio codice «6Y»”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo sul codice conguaglio da utilizzare.
Alla cassa il nuovo incentivo contributivo in favore delle assunzioni a tempo indeterminato (o stabilizzazioni) eseguite nel corso del corrente anno da datori di lavoro, in genere, privati, compresi quelli che assolvono gli obblighi contributivi Inpgi.
La circolare 57/16 dell’Inps ricalca principi e logiche contenute nell’analogo documento emanato nel 2015. Anche per l’anno in corso il codice di autorizzazione per conguagliare la facilitazione sarà “6Y”; per questo motivo non dovrà richiederlo chi già lo ha già ottenuto. Per la prima volta, la scelta dell’Istituto è, quindi, quella di utilizzare un unico codice per identificare due misure incentivanti che, tuttavia, sono diverse, nella fonte, nella durata nonché nella misura.
L’Inps conferma, inoltre, che per l’attribuzione di tale codice è sufficiente inoltrare richiesta telematica avvalendosi del cassetto previdenziale aziende. I datori di lavoro dovranno utilizzare la formula: “Richiedo l’attribuzione del codice di autorizzazione 6Y, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo introdotto dalla legge n. 208/2015, articolo 1, commi 178 e seguenti”. Alla ricezione dell’istanza, a cui non va allegato alcun documento, la sede territorialmente competente dovrebbe attribuire il codice di autorizzazione con validità 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, comunicandolo al datore di lavoro, sempre attraverso il cassetto previdenziale. In realtà, questa operazione, a volte, si sviluppa in maniera meno fluida in quanto alcune sedi dell’Istituto, seguendo una consolidata e più puntuale prassi, ai fini dell’attribuzione del codice, chiedono – alle aziende – di inoltrare la copia della ricevuta di trasmissione del modello Unilav.
Le somme a credito dei datori di lavoro, eventualmente riferite a periodi sino a marzo 2016, potranno essere recuperate nei soli flussi di competenza di aprile e/o maggio 2016.
Ricordiamo, ancora, che l’effettiva fruizione dello sgravio presuppone il generale rispetto dei principi declinati dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015. Fa eccezione quello individuato dalla lettera a) della medesima disposizione, che nega il beneficio se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo di assunzione preesistente. Da rilevare che l’articolo 31 citato non si limita a ripetere i principi contenuti nell’articolo 4 della legge 92/12 ma ne modifica alcun tratti. Le variazioni, a volte, possono assumere un aspetto determinante per stabilire la legittimità del beneficio (per esempio identificazione dell’equivalenza del livello).
Sempre in tema di principi, va ricordato infine che l’esclusione – riferita al mancato rispetto del diritto di precedenza – opera solo se il lavoratore interessato ha esercitato il diritto, nei tempi previsti dalla norma (Ministero del lavoro, Interpello n. 7 del 2016).