Decorrenza dimissioni online precisazioni Ministero:
Approfondiamo la questione della decorrenza dimissioni per evidenziare quanto segue. Il Ministero Lavoro, relativamente alla decorrenza dimissioni online, ha precisato che fa fede la data dell’invio delle dimissioni al Centro per l’Impiego, come precisato nel documento di aggiornamento delle faq più frequenti, pubblicato ieri (23.3.2016) sul portale Cliclavoro. Ed in particolare il Ministero precisa che la data di decorrenza dimissioni è quella a partire dalla quale, decorso il periodo di preavviso, il rapporto di lavoro cessa. Pertanto la data da indicare sarà quella del giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro.
La questione decorrenza dimissioni è anche l’argomento di un articolo pubblicato oggi (24.3.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Barbara Massara e Matteo Prioschi; Titolo: “Dimissioni, vale la data notificata al CpI”).
La data che fa fede ai fini della cessazione del rapporto di lavoro è quella indicata nella comunicazione inviata al centro per l’impiego e potrebbe non coincidere con quanto indicato nel modulo telematico delle dimissioni.
Con questa precisazione contenuta in un aggiornamento delle Faq pubblicato ieri sul sito Cliclavoro, il ministero del Lavoro risponde ai dubbi manifestati nei giorni scorsi dagli operatori (si veda il Sole 24 Ore del 16 marzo), riconoscendo pertanto che, in caso di accordi tra datore di lavoro e dipendente successivi alla trasmissione telematica, la data di effettiva cessazione potrebbe non coincidere con quella indicata nel modulo online, perché quest’ultimo deve tener conto del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato (anche se poi in effetti nel modulo non si indica la data di cessazione ma quella di decorrenza delle dimissioni, cioè il primo giorno di non lavoro, quello successivo alla data di cessazione).
L’ipotesi più frequente, per la quale è stato richiesto un chiarimento al ministero, è quella in cui il periodo di preavviso diventa oggetto di contrattazione tra le parti, ma solo dopo che il lavoratore in autonomia o con il sindacato ha inviato la sua comunicazione di recesso attraverso la nuova procedura telematica.Con riferimento a questa situazione, il ministero tranquillizza aziende e dipendenti, in quanto quella comunicazione continua a essere efficace anche se poi nel frattempo le parti si sono accordate per non lavorare del tutto o solo in parte il preavviso, spostando quindi l’effettiva data di cessazione del rapporto di lavoro.
Anche in caso di errore nel calcolo del preavviso, e conseguentemente della data di decorrenza della cessazione indicata nel modulo, viene chiarito che non è assolutamente necessario revocare le dimissioni, che comunque continuano a produrre effetti.
Allo stesso modo non devono essere revocate le dimissioni se il lavoratore si ammala durante il preavviso, con conseguente rinvio della data di chiusura del rapporto di lavoro.
La soluzione offerta dal Lavoro alle specifiche casistiche esaminate che comportano una data di cessazione effettiva diversa da quella desumibile dal modulo telematico dimostra che, secondo il ministero, l’utilizzo della nuova procedura telematica è funzionale a garantire la libera volontà del dipendente che ha scelto di interrompere il rapporto di lavoro, ma non ha la specifica funzione di formalizzare in via anticipata l’effettiva data di cessazione.
Per quest’ultima, infatti, ciò che fa fede è, e rimane, la comunicazione obbligatoria da inviare al centro per l’impiego entro i successivi 5 giorni.Nelle nuove risposte il ministero informa inoltre le aziende che le comunicazioni ricevute saranno archiviate e quindi potranno essere dalle medesime ricercate all’interno della propria area riservata del sito Cliclavoro nella sezione “dimissioni volontarie”. Vengono infine ribadite delle indicazioni già contenute nel decreto ministeriale 15 dicembre 2015 e nella circolare 12/2016 e cioè che gli intermediari abilitati a inviare le dimissioni per conto del lavoratore sono responsabili dell’accertamento dell’identità di quest’ultimo e che la procedura online è richiesta anche nel caso di contratti a tempo determinato.