Fondi bilaterali e Fis le alternative per i datori:
Sempre in tema di ammortizzatori sociali i datori di lavoro hanno possibilità di utilizzare i Fondi bilaterali e i Fondi di integrazione salariale, di cui vi abbiamo già parlato (v.: Riorganizzazione aziendale ed accesso alla Cigs) .
A parlarcene è anche l’articolo pubblicato oggi (21.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Titolo: “L’alternativa dei fondi bilaterali e del nuovo «Fis»”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il sistema degli ammortizzatori legati ai fondi di solidarietà tracciato dal Dlgs 148/2015 sta via via prendendo forma ed è già operativa la procedura per richiedere il trattamento dell’assegno ordinario: le circolari Inps 22/2015 e 30/2015 hanno illustrato, rispettivamente, le regole gestionali del fondo di integrazione salariale (Fis) e dei fondi di solidarietà bilaterali, che, peraltro, dovranno essere correlate con le discipline di questi ultimi.
La normativa che regolamenta il fondo di integrazione salariale, istituito dal Dlgs 148/2015 in sostituzione – dal 1° gennaio – del fondo di solidarietà residuale prevede, infatti, che nelle more dell’emanazione del Dm Lavoro-Economia che istituisca formalmente il Fis (articolo 28, comma 4, del Dlgs 148/2015) i datori di lavoro che risultavano già iscritti al fondo di solidarietà residuale possano fruire delle nuove prestazioni disciplinate dal Jobs act, dalla stessa data.
In sostanza, il Fis prosegue la gestione avviata dal fondo residuale, assicurando la stessa funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa su Cigo e Cigs e appartenenti ai comparti nei quali non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali ovvero ai datori di lavoro che abbiano esaurito la Cig in deroga, avendo preliminarmente optato per questo istituto.
Peraltro, il Fis annovera nel proprio campo applicativo anche i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L’assegno ordinario è garantito, quale ulteriore prestazione rispetto all’assegno di solidarietà (per questa misura non è ancora possibile inviare le istanze) per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cigo, a esclusione delle intemperie stagionali, e di Cigs, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale.
A questa misura si applica, per quanto compatibile, la normativa sulle integrazioni salariali ordinarie mentre i criteri ai quali far riferimento per l’approvazione e la concessione dei trattamenti per le causali di Cigs sono gli stessi previsti dal Dm del Lavoro del 94033 del 3 febbraio 2016 (D.M. n. 94033 del 2016).
Attenzione ai tempi di invio della domanda: va presentata, non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa, in modalità telematica, alla sede Inps territorialmente competente per l’unità produttiva.
Alla procedura si accede tramite il portale Inps, all’interno dei servizi online: l’azienda deve indicare il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione di attività lavorativa, allegando la comunicazione prevista dall’articolo 14, comma 1, del Dlgs 148/2015 o il verbale di esame congiunto o l’accordo sindacale; l’elenco dei lavoratori in forza all’unità produttiva, con le informazioni su qualifica e orario contrattuale.