Ritardato versamento contributi diminuzione tasso interesse:
L’INPS, con la Circolare n. 49 del 2016 relativa al ritardato versamento ed omesso versamento contributi, ha informato gli utenti della diminuzione del misura di interesse che con decorrenza dal 16.3.2016 è pari allo 0,00%.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 49/2016.
Premessa
La Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 10 marzo 2016, ha ridotto di 5 punti base (0,05%) il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento) (1) che, a decorrere dal 16 marzo 2016, è pari allo 0,00%.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di Previdenza e Assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili di cui all’art. 116, comma 8, lett. a) e b) e comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1) Interesse di Dilazione e di Differimento
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili e l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovranno essere calcolati al tasso del 6% annuo (2).
Tale misura trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 marzo 2016.
I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 6%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di febbraio 2016.
2) Sanzioni Civili
La decisione della Banca Centrale Europea, che ha definito, a decorrere dal 16 marzo 2016, la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali nella misura sopra riportata, comporta la variazione delle sanzioni civili come segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lett. a), comma 8, dell’art. 116 della legge 388/2000, la sanzione civile è pari al 5,5% in ragione d’anno (tasso dello 0,00% maggiorato di 5,5 punti) (3).
La medesima misura del 5,5% annuo trova applicazione anche con riferimento all’ipotesi di cui alla lett. b), secondo periodo, del predetto art. 116, comma 8 (4).
Resta ferma, in caso di evasione (art. 116, comma 8, lett. b), primo periodo) la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Con riferimento all’ipotesi disciplinata dal comma 10 dell’art. 116, la sanzione civile sarà dovuta nella stessa misura del 5,5% annuo (5).
3) Sanzioni ridotte in caso di Procedure Concorsuali
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, con deliberazione n. 1 dell’8 gennaio2002, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali (6) le sanzioni ridotte, nell’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 8, lett. a) della già citata legge 388/2000, dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema.
Nell’ipotesi di evasione di cui all’art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
Il Consiglio di Amministrazione, con la citata deliberazione, ha stabilito, tuttavia, ai sensi dell’art. 1, comma 220, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (7), che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell’interesse legale.
Pertanto “qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti”.
Tenuto conto che per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, a decorrere dal 16 marzo 2016, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2016 (8), dalla medesima data la riduzione opererà sulla base di tali ultime misure.
Si rammenta, infine, che la riduzione delle sanzioni, che resta subordinata alla condizione preliminare dell’avvenuto integrale pagamento dei contributi e delle spese, si cristallizza alla data in cui l’Autorità Giudiziaria dichiara aperta la procedura concorsuale mentre, ai sensi dell’art. 55 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), per il periodo di svolgimento della procedura sono dovuti gli interessi legali.
Note:
(1) Il Decreto 26 settembre 2005 del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto che il Tasso Ufficiale di Riferimento deve essere sostituito con il Tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principale dell’Eurosistema fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea.
(2) Le norme che regolano la misura degli interessi di dilazione e differimento sono:
D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 art. 13, comma 1, “L’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso”.
D.L. 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3, comma 4, “A decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui all’art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni”.
(3) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388: omissis …
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
(4) Art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
b) omissis … Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.
(5) Art. 116, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388:
Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
(6) Circolare n. 88 del 9 maggio 2002, punto 5.
(7) Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 220:
Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.
(8) Circolare n. 205 del 22 dicembre 2015.
(Fonte: INPS)