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Prestazioni economiche di malattia maternità tubercolosi:

L’INPS, con la Circolare n. 51 del 2016 sulle prestazioni economiche relative a malattia, maternità e tubercolosi, ha reso noti gli importi delle medesime nonché dei salari medi, convenzionali e altre retribuzioni per l’anno 2016.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 51/2016.

Premessa

La legge 28 dicembre 2015, n. 208, all’articolo 1, comma 287, stabilisce che “conriferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.”

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Ciò stabilito, sebbene la variazione tra l’anno 2015 e l’anno 2014, accertata dall’Istat, sia pari a – 0,1%, la misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta pari a quella del 2015.

  1. A)  RETRIBUZIONI DI RIFERIMENTO.

Ai fini della liquidazione delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, la cui misura deve essere calcolata con riferimento a periodi di paga compresi nell’anno 2016, si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base vanno determinate, per le seguenti categorie di lavoratori interessati, le prestazioni economiche di cui trattasi.

Si ricorda che, relativamente all’indennità di tubercolosi, i criteri indicati valgono  soltanto per i primi  180  giorni di assistenza per i soggetti che hanno diritto all’indennità di malattia; per le restanti categorie aventi diritto all’indennità di tubercolosi, ma non a quella di malattia, si rammenta che le prestazioni vanno erogate commisurandole alla misura fissa. Con riferimento agli importi da corrispondere per l’anno 2016 a titolo di indennità antitubercolari, si rinvia alla circolare n. 3 del 13.01.2016.

1)  LAVORATORI SOCI DI SOCIETÀ E DI ENTI COOPERATIVI, ANCHE DI  FATTO, DI CUI AL D.P.R. 30 APRILE 1970, N. 602, ART. 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2016 (1), sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2016, ad euro 47,68 (circolare n. 11 del 27.01.2016 – par. 1).

2)  LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Come precisato con messaggio n. 29676 del 7.12.2007, la retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2016, è pari a euro 42,41 (circolare n. 11 del 27.01.2016 – allegato 1, tabella A, operaio agricoltura).

3)  COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI (malattia, maternità/paternità e tubercolosi).

Con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’8 maggio 2015 sono state determinate, per ciascuna provincia, le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2015 ai fini previdenziali (v. tabella allegata). Con la circolare n. 132 del 2.07.2015, sono state fornite le relative istruzioni operative.

Con riferimento ai riflessi sull’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi (tenuto conto di quanto precedentemente specificato), si ricorda che dette retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali, determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’art. 28 del D.P.R. n. 488/1968 (circolare n. 56 del 02.03.2000, paragrafo 2, e messaggio n. 955 del 19.12.2001).

Eventuali prestazioni riferite ad eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2015 (2), e liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2014, dovranno essere pertanto riliquidate sulla base dei nuovi importi.

I salari applicabili per l’anno 2016 saranno comunicati non appena disponibili: nel frattempo saranno, come di consueto, utilizzati, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2015.

Per quanto riguarda le prestazioni economiche di maternità/paternità, si ribadisce  che le stesse, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni (circolare n. 37 del 11.03.2010, paragrafo 3).

Il reddito applicabile per l’anno 2016 ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità sarà comunicato non appena disponibile: nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2015 pari a euro 55,05 (circolare n. 108 del 27.05.2015).

Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 51 del 2016 e al suo Allegato, consultabili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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