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Riforma dimissioni le eccezioni alla procedura:

Ancora sul tema della riforma dimissioni, che dallo scorso 12 marzo possono essere presentate validamente esclusivamente con la procedura online, esistono delle eccezioni a tale procedura costituiti dai rapporti di lavoro domestico e in caso di dimissioni o risoluzioni consensuali effettuate presso le commissioni di certificazione o presso le sedi protette (v. anche Calcolo preavviso le incertezze della nuova procedura).

A parlarci di riforma dimissioni ed eccezioni alla procedura è l’articolo pubblicato oggi (16.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Giampero Falasca; Titolo: “Il verbale certificato elimina la revoca”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Ora che è entrata in vigore la riforma dimissioni (introdotta dall’articolo 26 del Dlgs 151/2015) le aziende stanno cercando di organizzarsi per definire delle forme di applicazione semplificata della nuova procedura.

La riforma dichiara inefficaci tutte le dimissioni presentate con modalità diverse da quella telematica, con la conseguenza che soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà «considerare risolto il rapporto di lavoro» (così la circolare 12/2016).

Questa regola subisce, tuttavia, alcune eccezioni importanti. La procedura telematica, infatti, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e alle dimissioni o risoluzioni consensuali rese presso le commissioni di certificazione e nelle sedi indicate dall’articolo 2113, comma 4, del Codice civile, le cosiddette sedi protette.

L’utilizzo di questa ultima opzione può aprire la strada per una semplificazione importante della procedura.

Il rinvio all’articolo 2113, comma 4, del Codice civile, infatti, non sta a significare che sono esonerate solo le dimissioni e le risoluzioni consensuali inserite all’interno di una vera e propria conciliazione o una transazione. Sono escluse dalla procedura telematica anche quelle dimissioni rese unilateralmente alla presenza di un rappresentante sindacale individuato dal lavoratore e formalizzate in un verbale sottoscritto da entrambi tali soggetti. Le dimissioni rassegnate con questa procedura non dovrebbero essere riprodotte sul modulo telematico e avrebbero l’ulteriore vantaggio di non essere soggette alla revoca, prevista solo per la forma ordinaria.

Un’alternativa alla procedura telematica può consistere anche nel ricorso a uno dei cosiddetti soggetti abilitati: i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione.

Questi soggetti possono compilare il modulo informatico per conto del lavoratore e, in particolare, possono procedere senza bisogno che il dipendente dimissionario sia titolare del Pin Inps; in questo modo si eliminano i tempi di attesa necessari per ottenere il Pin, che viene spedito dall’Inps per posta ordinaria. Peraltro, alcune commissioni di certificazione si sono già organizzate per consentire di svolgere online l’attività di supporto al lavoratore.

La necessità di ricercare forme semplificate non si pone per quei settori che, secondo la legge e la circolare 12/2016 (coraggiosa nell’estendere l’esonero a situazioni che sembrano, invece, rientrare nell’ambito della riforma), non sono soggetti alla procedura telematica: le dimissioni presentate durante il periodo di prova, i rapporti di pubblico impiego, le dimissioni presentate durante il periodo di gravidanza della lavoratrice o dei primi tre anni di vita del bambino, e i rapporti di lavoro marittimo.

L’utilizzo di forme semplificate garantirà una riduzione delle formalità, anche se non riuscirà a colmare la grave lacuna che presenta la riforma, cioè la mancata disciplina delle conseguenze applicabili al caso in cui il lavoratore rifiuti di seguire le procedure di dimissioni previste dalla legge. Questa ipotesi potrà essere gestita solo tramite il licenziamento del lavoratore, con un aggravio di costi per il datore di lavoro incolpevole.

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