Distacco illecito di manodopera secondo la Cassazione:
La Cassazione è intervenuta sul distacco illecito di manodopera con la sentenza n. 10484 del 2016 stabilendo che esso non è più previsto dalla legge come reato a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016. Infatti il D.Lgs. n. 8/2016 ha depenalizzato l’ipotesi base del reato di distacco illecito di manodopera per violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco (art. 18, comma 5-bis), non anche invece l’ipotesi aggravata relativa allo sfruttamento dei minori.
A parlarcene approfonditamente è anche l’articolo pubblicato oggi (15.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Patrizia Maciocchi; Titolo: “Distacco senza sanzione penale”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Dopo la depenalizzazione non è più reato l’intermediazione illecita di manodopera in violazione delle disposizioni sul distacco e l’appalto. Il “parcheggio” illegittimo presso un’altra impresa è ora punibile con una sanzione amministrativa a meno che non siano sfruttati dei minori, condotta che continua a essere considerata un reato.
La Cassazione, con la sentenza 10484/2016, accoglie il ricorso dei titolari di due aziende condannate a pagare 21 mila euro per intermediazione illecita di manodopera dovuta al “passaggio” illegittimo dall’una all’altra di 4 lavoratori per 106 giornate. Quello che gli imprenditori avevano qualificato come un accordo di distacco, per il giudici di merito era invece un reato. Il contratto era stato messo in atto, in assenza dei requisiti dettati dal Dlgs 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro che, con gli articoli 29 e 30 fissa le condizioni per l’appalto e il distacco.
Una “cessione” di lavoratori tra imprese giustificata dall’esigenza dell’opera o del servizio indicati nel contratto, dall’assunzione da parte dell’appaltatore del rischio d’impresa o, nel caso del distacco temporaneo, resa lecita da un interesse del datore di lavoro a eseguire una determinata attività. Per i giudici nel caso esaminato non c’era nessuna di queste ragioni.
I ricorrenti dal canto loro avevano invece motivato il “prestito” dei dipendenti con la crisi momentaneamente attraversata dall’impresa cedente. Difficoltà nella quale doveva essere ravvisato proprio l’interesse del datore, indicato dalla norma che era quello di non disperdere la professionalità dei propri dipendenti a causa di una temporanea difficoltà.
Le spiegazioni però sono inutili perché la condotta contestata non è più reato. Il decreto legislativo 8/2016 ha, infatti, depenalizzato l’ipotesi base dell’intermediazione illecita di manodopera (articolo 18, comma 5-bis del Dlgs 276/2003) che scatta in caso di mancato rispetto dei requisiti imposti. Sono dunque ora soggetti alla sola sanzione amministrativa tutti gli ex reati, tra i quali quello in esame, per i quali è prevista la multa o l’ammenda (articolo 1 comma 1 del Dlgs 8/2016).
Dal colpo di spugna resta fuori l’aggravante dello sfruttamento dei minori. In tale caso la circostanza aggravante deve essere considerata un’ipotesi autonoma di reato e l’utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena fino a 18 mesi e l’ammenda è aumentata fino a 6 volte. In assenza di aggravante, come nello specifico, vale la depenalizzazione essendo il reato contestato punito nella sua “versione” base con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di illegittimo distacco.
L’articolo 8 del Dlgs 8/2016 stabilisce che le sanzioni si applicano anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, purché il procedimento penale non sia già stato definito con sentenza o decreto penale irrevocabili. Dopo l’assoluzione gli atti vanno trasmessi all’autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto e irrogare la sanzione che, in questo caso, è la direzione territoriale del Lavoro, ufficio periferico del ministero del Lavoro, nel cui ambito è stata commessa la violazione.