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Somministrazione abusiva e distacco lavoratori:

Torniamo ancora una volta sulla questione della somministrazione abusiva relativamente al distacco dei lavoratori negli appalti, anche alla luce dell’Interpello n. 1 del 2016 del quale vi avevamo già parlato (v. i nostri articoli: “Distacco lavoratori presso un gruppo di imprese” e “Somministrazione irregolare le sanzioni previste“).

Lo spunto ce lo offre un articolo sul tema somministrazione abusiva pubblicato oggi (14.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Stefano Rossi; Titolo: “Intermediazione, distacchi e appalti illeciti senza diffida”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo

Per le sanzioni sull’intermediazione illecita di manodopera la diffida è stata esclusa in seguito alla depenalizzazione disposta dal Dlgs 8/2016. Il ministero del Lavoro lo ha affermato nella circolare 6/2016.

Per gli illeciti commessi dopo il 6 febbraio scorso (data di entrata in vigore del Dlgs 8/2016), l’articolo 1 del decreto prevede la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria. La novità ha interessato proprio l’articolo 18 del Dlgs 276/2003 che disciplina le sanzioni per i reati di:

somministrazione abusiva (comma 1);

utilizzazione illecita (comma 2);

appalto e distacco illecito (comma 5-bis).

Questi sono puniti con la pena proporzionale fissa dell’ammenda. Il legislatore, con il comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 8/2016 ha stabilito che nelle ipotesi dove non è previsto un limite edittale minimo e massimo, «la somma dovuta è pari all’ammontare della multa o dell’ammenda ma non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000».

Nella circolare 6/2016, il ministero ha stabilito che se in virtù del calcolo proporzionale la somma dovuta risultasse inferiore a 5mila euro, la sanzione da irrogare dovrà essere adeguata a questo importo minimo. Sull’importo dovranno essere applicati gli istituti della diffida (articolo 13 del Dlgs 124/2004) e la sanzione in misura ridotta (articolo 16 della legge 689/1981).

L’esclusione della diffida

Nel caso di interposizione illecita di manodopera, pertò, la circolare ministeriale esclude l’istituto della diffida (che consente la riduzione a un quarto dell’importo ottenuto), consentendo solo la riduzione a un terzo.

L’interpretazione offerta non tiene conto, tuttavia, del fatto che le precedenti contravvenzioni prevedevano l’applicazione dell’istituto della prescrizione obbligatoria in base all’articolo 15 del Dlgs 124/2004 nel caso in cui gli organi di vigilanza diffidassero a ottemperare eliminando o cessando la condotta illecita punita dalla norma. Inoltre, con l’abrogazione dell’articolo 28 del Dlgs 276/2003 sulla somministrazione fraudolenta, non è più possibile far conseguire a un accertamento ispettivo l’attribuzione del rapporto di lavoro in capo all’effettivo utilizzatore della prestazione di lavoro, con evidenti effetti di “concorrenza sleale” sulle aziende che assumono i lavoratori direttamente o tramite le agenzie autorizzate.

Atti precedenti il 6 febbraio

La circolare 6/2016 affronta anche il regime intertemporale, affermando che per le condotte iniziate e cessate prima del 6 febbraio, sempre che il procedimento penale non sia stato già definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, trova applicazione la nuova sanzione amministrativa. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs, l’autorità giudiziaria che è stata interessata dispone la trasmissione degli atti del procedimento penale alla Dtl competente a irrogare la sanzione amministrativa, salvo che il reato, a quella data, risulti prescritto o estinto per altra causa.

Il ministero ha stabilito che gli uffici periferici dovranno notificare entro i successivi 90 giorni dalla ricezione degli atti il verbale unico di contestazione e notificazione al trasgressore e all’obbligato in solido. Contestazioni che si avranno anche nelle ipotesi in cui sia intervenuto verbale di prescrizione o di ottemperanza e di contestuale ammissione al pagamento in sede amministrativa, salvo che il pagamento sia già avvenuto prima del 6 febbraio. La sanzione non può essere quantificata per un importo superiore al massimo della pena originariamente inflitta per il reato, che potrà essere ridotto di un terzo (articolo 16 della legge 689/1981).

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