Procedura online dimissioni da domani in vigore
Torniamo ancora sull’argomento procedura online dimissioni vista l’imminenza della entrata in vigore della nuova procedura introdotta dal Jobs Act e prevista per domani 12 marzo 2016 (v. i nostri articoli: “Dimissioni volontarie e risoluzione consensuale video tutorial” e “Procedura dimissioni online le risposte del Ministero“).
Al riguardo vi proponiamo l’articolo pubblicato in data odierna (11.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Mauro Pizzin e Matteo Prioschi; Titolo: “Per le dimissioni basta il Pin Inps”) sull’argomento della procedura online dimissioni.
Ecco l’articolo.
Per dimettersi secondo la nuova procedura online che diventa obbligatoria da domani, il dipendente non deve richiedere anche i codici di identificazione del sito Cliclavoro, in quanto è sufficiente avere il Pin dell’Inps. La novità, confermata dal ministero del Lavoro, emerge guardando il video tutorial pubblicato ieri sul sito del ministero, ma lo si poteva intuire già leggendo attentamente la Circolare n. 12 del 2016 pubblicata il 4 marzo.
La procedura è stata introdotta dall’articolo 26 del decreto legislativo 151/2015 per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco e riguarderà tutti i casi di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro nel settore privato, anche per chi va in pensione, a eccezione delle dimissioni o risoluzioni effettuate in gravidanza o nel caso di figlio minore di tre anni o nei primi tre anni dall’adozione, di quelle effettuate in sede protetta, dei rapporti di lavoro domestico, dei marittimi e, in generale, durante il periodo di prova.
Quello delle dimissioni telematiche è un esordio caratterizzato da diversi punti critici (si veda l’articolo sotto e quelli pubblicati il 2, 4, 5, 6 marzo), in quanto la scelta di trasformare una pratica semplice in una procedura più complessa, oltre a complicare gli adempimenti a carico di dipendenti e datori di lavoro, rischia di alimentare nuovo contenzioso.
Come si può osservare nel grafico a fianco, il lavoratore ha a disposizione due strade a seconda che scelga di operare di persona o di affidarsi ai soggetti abilitati, ossia patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Nel primo caso il dipendente deve compilare un modulo online accedendo al sito del ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it). Il decreto ministeriale del 15 dicembre 2015, di attuazione del Dlgs 151/2015, ha previsto una doppia autenticazione per accedere al modulo, tramite Pin Inps e credenziali Cliclavoro, al fine di garantire maggiore sicurezza. Con la circolare 12/2016, invece, si indica come necessario solo il codice dell’Inps.
Il modulo è composto da cinque sezioni (dati del lavoratore, del datore e del rapporto, recesso o revoca, dati d’invio) e i contenuti sono dettagliatamente definiti nel decreto 15 dicembre 2015. Verranno chieste, in particolare, le informazioni necessarie per risalire al rapporto che si vuole chiudere e quindi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente, che consentirà al sistema di compilare le sezioni 1, 2 e 3, a eccezione dell’indirizzo mail. Se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 2008, anno di entrata in vigore della comunicazione obbligatoria, basterà inserire il codice fiscale perché il sistema evidenzi tutti i rapporti attivi su cui intervenire per il recesso. La sezione 4, ancora, dovrà essere sempre compilata dal lavoratore, mentre la 5 sarà aggiornata dal sistema in automatico.
Una volta completato, il modulo verrà inoltrato alla direzione territoriale del Lavoro competente e alla casella di posta elettronica (anche non certificata) del datore di lavoro.
Invece, nel caso il cui il dipendente dimissionario si affidi a un intermediario, sarà quest’ultimo a operare direttamente utilizzando la propria utenza Cliclavoro, senza Pin Inps, procedendo con la firma digitale.
Si ricorda che l’articolo 26 del Dlgs 151/15, al comma 2, prevede che entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo contenente le dimissioni o la risoluzione consensuale il lavoratore ha la facoltà di revocarle, sempre in via telematica.