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Domanda ASDI le semplificazioni per la presentazione

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Domanda ASDI le semplificazioni per la presentazione

Torniamo di nuovo sulla questione degli ammortizzatori sociali ed in particolare sulla domanda ASDI e sulle semplificazioni introdotte per la presentazione della domanda per l’ottenimento dell’assegno di disoccupazione contenuti nella Circolare n. 47 del 2016 dell’INPS (v. il nostro articolo: Assegno disoccupazione ASDI istruzioni INPS).

A offrirci lo spunto è l’articolo pubblicato oggi (9.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Gianni Bocchieri; Titolo: “L’Inps semplifica l’iter per l’Asdi”), proprio sulla domanda ASDI e le novità introdotte dalla Circolare n. 47/2016 che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

L’Inps semplifica l’iter per l’Asdi

Sufficiente il patto di servizio per il reinserimento lavorativo utilizzato per la Naspi

Con la circolare 47/2016 l’Inps tenta di risolvere i problemi attuativi dovuti ai disallineamenti normativi e procedurali tra l’accesso all’assegno di disoccupazione (Asdi) e quello del percorso di politica attiva dei percettori di Naspi.

In primo luogo, pur sempre in mancanza di una disciplina della conservazione dello stato di disoccupazione, l’istituto di previdenza applica in via estensiva la disciplina della conservazione della Naspi (articoli 9 e 10 del Dlgs 22/2015), consentendo così l’accesso all’Asdi anche a chi svolge un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo imponibile, a condizione che autocertifichi la persistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione telematica della domanda.

Inoltre la circolare conferma che l’Asdi è compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, fermo restando i limiti reddituali e l’obbligo di comunicazione del reddito presunto, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. Tale comunicazione è utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno richiesta dal Dm del 29 ottobre 2015 per la fruizione dell’assegno (articolo 2, comma 1, lettera d). Se con il ricalcolo il valore dell’Isee supera quello previsto per l’accesso all’Asdi, la prestazione decade a partire dalla data di rioccupazione o dell’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’Isee.

In questo modo l’Inps sembra anticipare l’intenzione del ministero del Lavoro di intervenire per garantire l’accesso e il mantenimento della Naspi ai soggetti che hanno un’attività lavorativa da cui derivi un reddito da lavoro subordinato inferiore agli 8.000 euro annui ovvero un reddito da lavoro autonomo inferiore 4.800 euro annui, dopo la cancellazione della fattispecie della conservazione dello status di disoccupato da parte del Dlgs 150/2015.

In secondo luogo, sebbene le rispettive previsioni normative dispongano diversamente, per la circolare 47/2016 il «progetto personalizzato» per l’Asdi (Dm del 29 dicembre 2015) coincide con il patto di servizio personalizzato del percorso di politica attiva, che devono stipulare tutti i disoccupati percettori di Naspi e di altri strumenti di integrazione al reddito (Dlgs 150/2015). Infatti, alla presentazione della domanda di Asdi, da trasmettere entro 30 giorni dal termine della Naspi, con autocertificazione il richiedente dovrà solo indicare il centro per l’impiego contattato per confermare lo stato di disoccupazione e con cui ha stipulato il patto di servizio, oltre la data di sottoscrizione dello stesso.

In particolare, l’erogazione dell’Asdi potrà avvenire solo previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio, che dovrà essere confermata dal relativo Cpi attraverso un apposito service telematico che sarà implementato dal ministero del Lavoro. L’Inps procederà alla liquidazione della prestazione solo dopo la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio da parte dei centri per l’impiego, cui spetta la competenza esclusiva dell’attestazione. In caso di risposta negativa, l’Inps non procede all’erogazione dell’Asdi, in quanto risulta mancante uno dei requisiti previsti dalla norma.

In questo modo, semplicemente non prevedendo che il richiedente l’Asdi debba passare fisicamente da un Cpi e consentendo una gestione informatica del flusso operativo, l’Inps risolve il disallineamento normativo per cui il progetto personalizzato dell’Asdi dovrebbe essere sottoscritto presso il Cpi di residenza e il patto personalizzato con il Cpi di domicilio.

Problemi e soluzioni

I dubbi determinati dal contrasto tra le norme e le indicazione operative fornite dall’Istituto di previdenza

 

ACCESSO E COMPATIBILITÀ CON ATTIVITÀ LAVORATIVA

DUBBIO INTERPRETATIVO

Il decreto legislativo 150/2015 non ha previsto il mantenimento dell’istituto della “conservazione dello stato di disoccupazione” anche in presenza di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente o autonomo, da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo fiscalmente imponibile

SOLUZIONE INPS

Per l’Inps è un disoccupato che può richiedere l’Asdi (assegno di disoccupazione) anche chi svolge attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo da lavoro dipendente (8.000 euro) o da lavoro autonomo inferiore al reddito minimo (4.800 euro) escluso da imposizione fiscale

  

PROGETTO E PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATI

DUBBIO INTERPRETATIVO

Il progetto personalizzato per l’accesso all’Asdi non coincide con il patto di servizio personalizzato del Dlgs 150/2015 per la Naspi, quindi il lavoratore che ha già ottenuto il patto di servizio, dovrebbe poi richiedere anche il progetto personalizzato per ottenere l’Asdi

SOLUZIONE INPS

Il progetto personalizzato coincide con il patto di servizio personalizzato. Per l’erogazione dell’Asdi il richiedente deve autocertificare la sottoscrizione del patto di servizio e indicare il centro per l’impiego con cui l’ha stipulato

 

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE DI BISOGNO

DUBBIO INTERPRETATIVO

Il decreto ministeriale 29 ottobre 2015 prevede che la valutazione della condizione di bisogno debba tenere conto del profilo personale di occupabilità, nonché dei carichi familiari, delle responsabilità di cura, dello stato di salute, dell’eventuale disabilità, di altri fattori che richiedano l’attivazione di servizi sociali, sanitari, formativi, al fine di favorire una presa in carico integrata

SOLUZIONE INPS

In assenza della procedura di profilazione, che dovrà essere definita dall’Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), la valutazione della condizione di bisogno è effettuata attraverso l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente)

 

CONDIZIONALITÀ

DUBBIO INTERPRETATIVO

Nel caso di mancata attivazione del disoccupato per gli impegni assunti nel patto di servizio, il Dlgs 150/2015 prevede la revoca dell’Asdi e la contestuale decadenza dallo stato di disoccupazione (perché il patto di servizio resta valido ai fini della condizionalità anche per l’Asdi)

DUBBIO INTERPRETATIVO

Richiamate le fattispecie del decreto ministeriale 29 ottobre 2015, la circolare prevede la sola perdita dell’Asdi ma non dello stato di disoccupazione

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