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Turni e part time abbinamento possibile col Jobs Act

Anche in caso di turni è possibile per l’azienda utilizzare il contratto di lavoro a part time a condizione però che i turni e le fasce orarie siano conosciute preventivamente da tutti i lavoratori (art. 5, comma 3, Decreto Legislativo n. 81 del 2015, di attuazione del Jobs Act).

Questo il tema dell’articolo pubblicato oggi (8.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Enzo De Fusco e Carmelo Fazio; Titolo: “Part time possibile anche per attività organizzate a turni”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Il lavoro a tempo parziale può essere utilizzato dall’azienda anche se l’attività è organizzata a turni. La condizione è che i turni e le fasce orarie siano preventivamente conosciute dai lavoratori. Tutto ciò, senza costi aggiuntivi legati alla variazione.

È questa l’iniezione di flessibilità introdotta dal Testo unico dei contratti (Dlgs 81/15) per superare una rigida impostazione del passato derivante dall’interpretazione resa dalla Corte costituzionale (sentenza 210/92), la quale ha stabilito che il lavoro a tempo parziale si caratterizza per il fatto che «lascia al prestatore d’opera un largo spazio per altre eventuali attività, la cui programmabilità… deve essere salvaguardata, anche all’ovvio fine di consentirgli di percepire, con più rapporti a tempo parziale, una retribuzione complessivamente sufficiente a realizzare un’esistenza libera e dignitosa». Secondo la Corte risulta dunque «lesivo della libertà del lavoratore che da un contratto di lavoro subordinato potesse derivare un suo assoggettamento ad un potere di chiamata esercitabile, non già entro coordinate temporali contrattualmente predeterminate od oggettivamente predeterminabili, ma ad libitum, con soppressione, quindi, di qualunque spazio di libera disponibilità del proprio tempo di vita, compreso quello non impegnato dall’attività lavorativa».

In questo contesto l’articolo 2, comma 2, del Dlgs 61/00 ha stabilito che nel part time va indicata l’articolazione puntuale dell’orario, poi derogata nell’ambito di clausole di flessibilità o di elasticità negoziate a titolo oneroso.

Su tali rilievi la Cassazione ha più volte affermato che «ogni modifica di detto orario non possa esser attuata unilateralmente dal datore di lavoro in forza del suo potere di organizzazione dell’attività aziendale, essendo invece necessario il mutuo consenso di entrambe le parti» (fra tutte Cassazione n. 25680/14).

Ora il Testo unico dei contratti prevede che «…quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite» (articolo 5, comma 3, Dlgs 81/15).

Il legislatore introduce un nuovo modo di declinare l’indicazione dell’orario di lavoro, ispirato alla sua conoscibilità ad opera del lavoratore e non più alla puntuale indicazione. I presupposti sono due: l’esistenza in azienda di un’organizzazione dell’orario in turni («l’organizzazione del lavoro è articolata in turni ….programmati»); la distribuzione predefinita oraria degli stessi turni («articolati su fasce orarie prestabilite»).

Si discute se i turni affidati al lavoratore possano essere variati nel tempo o debbano rimanere fissi. Sul punto, il richiamo legislativo alla programmazione dei turni porta ad una lettura dinamica della norma, con la conseguente possibilità di variazione dei turni affidati al lavoratore purché, in ossequio ai principi costituzionali, il datore di lavoro adotti un congruo preavviso utile al lavoratore per il coordinamento delle esigenze di vita.

Invece, sembra emergere dalla norma una necessità di coniugare in modo dinamico le esigenze aziendali di funzionamento e quelle di vita privata dei lavoratori. In questa ottica, l’utilizzo della prestazione in turni (anche se variati) non darebbe luogo al pagamento di indennità previste per le clausole elastiche.

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