Agevolazioni contributive e conversione rapporto
Completiamo la questione delle agevolazioni contributive in caso di conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato e stabilizzazione dei lavoratori e relativamente all’Interpello n. 7 del 2016 del Ministero del Lavoro.
E anche questa volta lo spunto ce lo offre l’articolo pubblicato oggi (7.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Alessandro Rota Porta; Titolo: “Esonero contributivo anche se l’assunzione nasce da un obbligo”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
L’interpello del Lavoro 7/2016 offre lo spunto per riesaminare i requisiti necessari a ottenere l’esonero contributivo in caso di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine.
I dubbi sorti all’emanazione della legge 190/2014 (comma 118 dell’articolo 1) sul possibile accesso al bonus in queste fattispecie erano legati all’articolato normativo che faceva riferimento alle «nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato»: le perplessità sono state però superate dalla prassi Inps del 2015, che può essere applicata anche al mini-esonero disciplinato dall’articolo 1, comma 178 della legge 208/2015, per le trasformazioni a tempo indeterminato realizzate nel 2016.
Quest’ultimo provvedimento replica, infatti, sostanzialmente le disposizioni in materia della legge di Stabilità 2015.
La circolare Inps 17/2015 ha precisato che può ottenere l’esonero contributivo il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto dall’articolo 5, comma 4-quater, del Dlgs 368/2001 (oggi la disciplina è contenuta nel Dlgs 81/2015) assume a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nei 12 mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a 6 mesi. Questo principio vale, quindi, per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato.
È bene ricordare che le disposizioni della legge 208/2015 (come lo erano anche quelle della legge 190/2014) sono state considerate dall’Inps come norme di carattere “speciale”, superando – in questo caso – le condizioni richieste dall’articolo 31, del Dlgs 151/2015, che ha rivisto i principi introdotti dalla legge 92/2012 per il riconoscimento dei benefici contributivi e fiscali. In caso contrario, la prassi descritta sarebbe da escludere.
La circolare Inps 178/2015 ha specificato che nella trasformazione di rapporti a termine trova applicazione la restituzione piena del contributo addizionale Naspi dovuto per i contratti a tempo determinato (articolo 2, comma 30, della legge 92/2012).
Lo sgravio contributivo spetta anche in caso di stabilizzazione di rapporti di lavoro a chiamata stipulati a tempo determinato (e anche a tempo indeterminato): in questa ipotesi, ciò non può avvenire con la trasformazione dello stesso contratto, poiché questa procedura non è prevista dalla norma, trattandosi di due tipologie contrattuali differenti (contratto a chiamata e contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato). Si potrebbe quindi ipotizzare una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intermittente e – sussistendo gli altri requisiti richiesti dalla legge – una successiva nuova assunzione con normale contratto di lavoro a tempo indeterminato agevolato.
L’incentivo non spetta per i lavoratori che nei sei mesi precedenti siano stati titolari di un contratto di apprendistato: questo rapporto, infatti, è – per definizione normativa – un contratto di lavoro a tempo indeterminato.