Fumo passivo luoghi di lavoro e responsabilità datore
La Cassazione, relativamente al fumo passivo nei luoghi di lavoro, ha condannato la RAI a risarcire una giornalista alla quale è stata riconosciuta una invalidità del 15% derivante dalla esposizione al c.d. fumo passivo nel luogo di lavoro a causa dei colleghi fumatori (sentenza n. 4211 del 2016).
A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (4.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Patrizia Maciocchi; Titolo: “Fumo passivo, il datore deve sanzionare”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Le circolari e le disposizioni organizzative non salvano l’azienda dalla responsabilità per i danni da fumo passivo se i divieti non sono rafforzati con sanzioni disciplinari. La Corte di cassazione, con la sentenza 4211 depositata ieri, condanna la Rai a pagare circa 32mila euro più gli interessi ad una giornalista, ora in pensione, alla quale era stata riconosciuta un’invalidità del 15% collegabile alla nocività dell’ambiente di lavoro dovuta al fumo dei colleghi.
I giudici della sezione lavoro respingono al mittente le difese della Rai, che riteneva di aver fatto quanto dovuto emanando circolari e disposizioni organizzative per vietare il fumo. Per la Cassazione gli “avvertimenti” erano rimasti praticamente inattuati perché a questi non erano state associate sanzioni disciplinari. La Rai, dal canto suo, non ha potuto provare di essere passata dalle “parole” ai fatti punendo, almeno in qualche caso, i trasgressori. Le sanzioni disciplinari sono rimaste sulla carta, scegliendo – sottolinea la Corte – il cosiddetto approccio persuasivo e non repressivo.
Una manchevole condotta in virtù della quale è stata riconosciuta la responsabilità contrattuale (articolo 1218 del Codice civile) dell’emittente pubblica nei confronti della dipendente «per non aver posto in essere misure idonee a prevenire la nocività dell’ambiente lavorativo derivante dal fumo». Le perizie effettuate nei gradi di merito avevano confermato «la riconducibilità eziologica della patologia riscontrata a carico della lavoratrice alle condizioni di lavoro, ravvisando un danno biologico pari al 15%, con conseguente risarcimento».
La Rai per la Cassazione non ha rispetto gli obblighi imposti dall’articolo 1218, in virtù del quale «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».
La Suprema corte accoglie il ricorso dell’ex dipendente anche per quanto riguarda il demansionamento subito dalla giornalista, tolta dalla conduzione e non adibita ad un ruolo di pari professionalità. Con l’occasione i giudici chiariscono che il divieto di variazione peggiorativa (articolo 2103 del codice civile) non può essere disatteso, in sede di contrattazione collettiva, neppure nell’ipotesi del cosiddetto riclassamento. Un “passaggio” che, pur implicando un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza delle mansioni, non può in ogni caso condurre «allo svilimento della professionalità acquisita dal singolo lavoratore, mediante una equivalenza delle mansioni che, se rivalutate, abbiano in concreto l’effetto di mortificarla».