Assegno assistenziale ASDI al via le domande
Al via le domande all’INPS per ottenere l’ASDI – assegno assistenziale per quei lavoratori che hanno già beneficiato delle NASPI per la sua intera durata (31.12.2015) e che sono ancora privi di una occupazione e in condizione economica di bisogno, come risulta dalla Circolare n. 47 del 2016 dell’INPS come vi avevamo già informato nei giorni scorsi (v. l’articolo: Assegno disoccupazione ASDI istruzioni INPS).
A parlarci dell’ASDI – assegno assistenziale è anche l’articolo pubblicato oggi (4.3.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Via alle domande per l’ASDI 2015”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Asdi con esenzione fiscale e neutralizzazione dei termini di presentazione della domanda; queste le principali novità contenute nella circolare Inps 47/2015 con cui, dopo lunga attesa – dovuta anche al ritardo nella pubblicazione del previsto decreto attuativo – viene disciplinata la nuova misura assistenziale introdotta dal Dlgs 22/2015.
Possono richiederla i lavoratori che hanno già beneficiato della Naspi per l’intera sua durata, fino al 31 dicembre 2015, e che si trovano ancora privi di occupazione e in condizione economica di bisogno. Va osservato che il Dlgs 148/2015 ha prorogato al 2016 la possibilità di fruire dell’Asdi ma occorre un ulteriore decreto di regolamentazione.
Per l’accesso alla nuova misura di sostegno al reddito che, nel suo primo anno di applicazione (2015) è prioritariamente destinata ai lavoratori appartenenti ai nuclei familiari con minorenni e a quelli prossimi al pensionamento, gli interessati devono proporre domanda telematica all’Inps, entro il termine perentorio di 30 giorni a partire da quello successivo alla data di completamento della fruizione della Naspi. Stante il ritardo nella regolamentazione, chi ha già esaurito la Naspi per averne beneficiato nel periodo fra il 1° maggio 2015 e il 3 marzo 2016, per inviare la domanda avrà tempo fino al 2 aprile 2016 (30 giorni dalla pubblicazione della circolare).
Per poter fruire dell’Asdi, gli interessati, oltre che disoccupati e in condizioni economiche di bisogno (necessaria un Isee con valore pari o inferiore a 5.000 euro), devono anche aver sottoscritto un patto di servizio personalizzato con il competente Centro per l’impiego. Si tratta di una condizione molto rilevante in quanto, in sua assenza, l’Inps non provvederà all’erogazione dell’assegno. Entro il tetto delle risorse disponibili, l’Asdi è erogata mensilmente per un massimo di sei mesi, che decorrono dal primo giorno seguente a quello in cui è finita la Naspi. Esiste, tuttavia, anche un limite agganciato al periodo massimo di durata. Si prevede, infatti che non potrà avere il sostegno economico chi lo ha già ottenuto per 6 mesi o più nell’anno che precede la fine della Naspi; lo stesso dicasi per coloro che, nei 5 anni precedenti la medesima data (cioè quella in cui si è conclusa l’erogazione della Naspi), hanno accumulato 2 o più anni di Asdi. Si tratta di limitazioni che incidono nel breve e nel medio periodo. Per il calcolo occorre partire dalla data in cui il soggetto interessato ha percepito l’ultima tranche di Naspi e si deve retroagire per 12 mesi e per 5 anni e verificare se i limiti sono stati superati.
Come per tutte le attuali prestazioni erogate dall’Inps, è prevista una gestione esclusivamente telematica (web, patronato, contact center). Come già accennato, per inoltrare l’istanza si hanno a disposizione 30 giorni dalla fine della Naspi. Se quest’ultima è di breve durata e la sua definizione va oltre il termine previsto per inviare la domanda, allora i 30 giorni decorrono dalla data di definizione della Naspi stessa.
L’assegno è compatibile con molti trattamenti assistenziali (per esempio, indennità a invalido/cieco civile o sordomuto) e con alcuni trattamenti pensionistici (per esempio pensione ai superstiti/di guerra/facoltativa). È, invece, incompatibile con l’assegno sociale, la pensione di vecchiaia/anticipata e quella di inabilità. L’Asdi non dà diritto né alla contribuzione figurativa né all’assegno al nucleo familiare. Dal punto di vista fiscale, l’Inps fa sapere che l’Asdi presenta le caratteristiche di un’indennità assistenziale e come tale è esente dall’Irpef sulla base di quanto disposto dall’articolo 34, comma 3 del Dpr 601/1973.
AMMESSI OVER-55 E CHI HA MINORI A CARICO01 Cos’è
L’Asdi è un’indennità che supporta i lavoratori che percepiscono la Naspi e che al termine della stessa sono ancora senza lavoro e in situazione economica critica
02 Chi può ottenerla
Può ricevere l’Asdi chi:
a) ha interamente usufruito della Naspi;
b) fa parte (per il 2015) di un nucleo familiare con almeno un minorenne (che può anche non essere figlio del richiedente);
c) ha un’età pari o superiore a 55 anni e non ha maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia
deve essere soddisfatto almeno uno dei requisiti di cui ai punti b) e c)
Si ha diritto all’Asdi anche se la stessa – concessa nel 2015 – si è protratta nel 2016
03 Gli esclusi
Non ha diritto all’Asdi chi ha:
richiesto l’anticipazione della Naspi;
ricevuto (sino al 31/12/2015) Aspi e mini-Aspi
perfezionato i requisiti pensionistici di vecchiaia o anticipata
maturato il diritto a percepire l’assegno sociale
04 Ulteriori requisiti
il permanere dello stato di disoccupazione
Isee non superiore a 5.000 euro
non aver superato il limite di fruizione dell’Asdi, corrispondente a un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della Naspi, ovvero un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine
sottoscrizione di un patto di servizio personalizzato con il Centro per l’impiego
05 Decorrenza e durata
L’Asdi viene corrisposta mensilmente per 6 mesi, dal primo giorno successivo al termine della completa fruizione della Naspi
06 Importo
È pari al 75% dell’ultima indennità Naspi, al lordo di eventuali decurtazioni derivanti dalla cumulabilità con redditi da lavoro. L’Asdi non può, comunque, essere superiore all’assegno sociale (per il 2015, 448,52 euro variabile in aumento in funzione dei figli considerati a carico)