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Soppressione Fondo integrativo personale aziende gas

L’INPS, con la Circolare n. 43 del 2016, sulla soppressione Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, ha fornito informazioni agli utenti interessati.

Al riguardo, relativamente alla soppressione Fondo Gas, si legge quanto segue nella Circolare n. 43/2016.

  1. Premessa

L’art. 7, comma 9, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, sopprime, con effetto dal 1° dicembre 2015, il Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas.

La citata disposizione stabilisce che, a decorrere dal 1° dicembre 2015, cessa ogni contribuzione al Fondo e non viene liquidata nessuna nuova prestazione. Dalla medesima data viene istituita presso l’INPS la Gestione ad esaurimento del Fondo Gas che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al soppresso Fondo.

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A carico della predetta Gestione vengono posti gli oneri riguardanti i trattamenti pensionistici integrativi esistenti alla data del 30 novembre 2015 nonché le pensioni ai superstiti derivanti dai predetti trattamenti integrativi.

Per la copertura degli oneri relativi ai trattamenti pensionistici integrativi in essere all’atto della soppressione del Fondo è stabilito – a carico dei datori di lavoro – un contributo straordinario pari a 351.646 euro per il 2015, 4.219.748 euro per il 2016, 3.814.309 euro per il 2017, 3.037.071 euro per il 2018, 1.831.941 euro per il 2019 e 110.145 euro per il 2020. I criteri per la ripartizione tra i datori di lavoro del predetto contributo straordinario, nonché i tempi e le modalità di corresponsione del contributo all’INPS sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per gli iscritti al Fondo e per i soggetti in prosecuzione volontaria della contribuzione che alla data del 30 novembre 2015 non maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo a carico del soppresso Fondo Gas, viene posto a carico dei datori di lavoro un importo pari all’1 per cento per ogni anno di iscrizione al Fondo Gas, eventualmente rapportato alla frazione d’anno, moltiplicato per l’imponibile previdenziale relativo allo stesso Fondo per l’anno 2014, che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare.

L’Istituto provvede al monitoraggio degli oneri. Qualora dal monitoraggio si verifichi l’insufficienza del contributo straordinario per la copertura dei relativi oneri, si provvede, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell’economia e delle finanze, alla rideterminazione dell’entità del contributo straordinario, dei criteri di ripartizione e dei tempi e delle modalità di corresponsione dello stesso.

  1. Prestazioni pensionistiche

Come già anticipato sopra, a decorrere dal 1° dicembre 2015 non potrà essere liquidata nessuna nuova prestazione Gas. Per gli iscritti che alla data del 30 novembre 2015 non maturino il diritto al trattamento pensionistico integrativo a carico del soppresso Fondo, è previsto il diritto ad un determinato importo, come sopra rappresentato,  che può essere lasciato presso il datore di lavoro o destinato a previdenza complementare. Dal combinato disposto normativo consegue che non possono essere liquidati trattamenti integrativi nei casi in cui il requisito anagrafico ovvero contributivo è conseguito successivamente al 30 novembre 2015, mentre possono essere liquidati trattamenti integrativi Gas a favore degli iscritti che entro novembre 2015 maturino i previsti requisiti anagrafici e contributivi, anche se presentino domanda di pensionamento successivamente a tale data.

Analoghe regole valgono anche nei confronti dei soggetti beneficiari delle certificazioni della salvaguardia pensionistica: sono fatti salvi i trattamenti integrativi solo a favore dei soggetti che maturino i requisiti anagrafici e contributivi entro novembre 2015, anche se la decorrenza del trattamento pensionistico è successiva a tale data.

Continueranno, invece, ad essere liquidate, anche dopo il 1° dicembre 2015, i trattamenti di reversibilità derivanti dalle pensioni del soppresso Fondo.

  1. Contribuzione Integrativa – Cessazione dell’obbligo

Contestualmente alla soppressione del Fondo, l’art.7, comma 9-septies secondo periodo, dispone la cessazione di ogni contribuzione al Fondo.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

3.1. Contributo Integrativo

Le aziende private del Gas che gestiscono l’attività di distribuzione, non sono più tenute con decorrenza primo dicembre 2015 al versamento del contributo integrativo (1,70%) già disciplinato dall’art. 9 della legge n.1084/1971 e successive modificazioni (circolare n. 158/2000).

I datori di lavoro interessati, dalle denunce di competenza 12.2015, nella compilazione del flusso Uniemens, non dovranno più utilizzare il codice “GA” all’interno dell’elemento <TipoLavoratore>, ne l’elemento <FondoIntegrativo>.

3.2. Iscrizione al Fondo – versamento contributo integrativo

I lavoratori nuovi assunti che abbiano superato il periodo di prova e che siano confermati in servizio, nonché gli assunti con contratto a termine, sono iscrivibili al fondo Gas, solo al momento della conferma in servizio ovvero della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. In tali casi l’iscrizione è retrodatata fin dalla data di assunzione.

Tenuto conto della soppressione del Fondo Integrativo Gas, la retrodatazione dell’iscrizione ed il connesso obbligo di versamento del contributo integrativo, non saranno più possibili per i lavoratori confermati in servizio ovvero per le trasformazioni dei rapporti a tempo indeterminato che si verificheranno a far tempo dal 1° dicembre 2015.

Ciò in quanto tale obbligo contributivo, nasce anche se con effetto retroattivo dalla data conferma ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro (circolare n.249/1993).

  1. Versamenti Volontari

Come precisato in premessa, a decorrere dal 1° dicembre 2015, cessa ogni contribuzione al Fondo, conseguentemente, dalla stessa data, non sarà più possibile proseguire volontariamente il versamento dei contributi previdenziali integrativi in favore del personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, facoltà introdotta dall’art. 38, comma 5, della legge 27 dicembre 2002 n. 289.

A partire dal 1° dicembre 2015 non sarà possibile presentare domanda di autorizzazione ai versamenti volontari al citato Fondo integrativo.

Le autorizzazioni rilasciate a seguito di istanze presentate prima della soppressione del Fondo avranno validità fino al 30/11/2015.

  1. Aspetti contabili

Per effetto delle disposizioni di cui all’art. 7, comma 9-septies e seguenti, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125, che ha sancito la soppressione, con effetto dal 1° dicembre 2015, del Fondo integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui alla legge n. 1084/1971, nonché la contestuale istituzione presso l’Istituto della Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, che subentra nei rapporti attivi e passivi in capo al Fondo soppresso, si provvede a variare opportunamente, dal 1° dicembre 2015, la denominazione della relativa gestione contabile, come di seguito esposto:

GS – Gestione ad esaurimento del Fondo Gas, – art. 7, comma 9-octies, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125.

In seno a tale gestione è presente la contabilità separata GSR – Gestione assicurativa ordinaria a ripartizione.

Le istruzioni contabili derivanti dall’applicazione della disposizione normativa in esame, in particolare, ai fini della rilevazione del contributo straordinario dovuto dai datori di lavoro, ai sensi dell’art. 7, comma 9-decies, del menzionato decreto legge n. 78/2015, verranno fornite successivamente all’emanazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze, che stabilirà i criteri, i tempi e le modalità di corresponsione delle somme all’Istituto.

(Fonte: INPS)

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