Risarcimento danno ad agente di commercio
In tema di contratto di agenzia e risarcimento danno all’agente di commercio, una interessante sentenza della Corte di Giustizia dell’UE (sentenza 3 dicembre 2015) ha fornito chiarimenti circa la questione della penale da corrispondere in caso di recesso da parte del committente.
A parlarci di risarcimento danno nel contratto di agenzia è l’articolo pubblicato oggi (26.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Franco Toffoletto; Titolo: “«Penale» unica se si manda via l’agente”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Un’altra importante sentenza della Corte di giustizia del 3 dicembre 2015 (Quenon, causa C-338/14) ha fornito alcuni chiarimenti sull’interpretazione della direttiva comunitaria 653/86 in materia di agenzia, che ha determinato l’integrale modifica dell’articolo 1751 del Codice civile.
La decisione si occupa di quella parte della norma (il 4° comma) la quale prevede che l’agente il quale abbia subìto il recesso del preponente, oltre al pagamento di un’indennità per la cessazione del rapporto, possa anche chiedere un risarcimento danno. La decisione è interessante anche per alcuni passaggi della motivazione che specificano il significato di una norma che in Italia ha determinato un’insanabile contrasto tra legge ed accordi economici collettivi, ricordando che l’interpretazione dell’articolo 17 della direttiva «deve avvenire alla luce dell’obiettivo perseguito da quest’ultima e del sistema da esso istituito» e che «la direttiva mira ad armonizzare le normative degli Stati membri concernenti i rapporti giuridici tra le parti di un contratto di agenzia». E basterebbero queste due considerazioni per ritenere la maggior parte delle sentenze italiane in contrasto con i principî di diritto comunitario.
È opportuno ricordare che la direttiva citata consentiva la scelta tra due sistemi: uno che prevede la determinazione di un’indennità compensativa del valore duraturo prodotto dell’agente (sistema tedesco) e un altro che prevede un risarcimento del danno (sistema francese). Tranne la Francia, tutta Europa ha adottato il sistema tedesco, e la Corte ribadisce che va scelto un sistema tra i due.
La decisione della Corte europea è originata da alcuni quesiti posti dal giudice belga, la cui normativa è assai simile alla nostra e recita: «L’agente commerciale, qualora abbia diritto all’indennità di cessazione del rapporto di cui all’articolo 20» – che corrisponde ai primi tre commi dell’articolo 1751 del nostro Codice civile – «e l’importo di quest’ultima non copra interamente il danno effettivamente subìto, può ottenere, oltre a tale indennità, un risarcimento fino a concorrenza della differenza tra l’importo del danno effettivamente subìto e quello di detta indennità, sempre che egli provi l’entità del danno lamentato».
La Corte d’appello di Bruxelles aveva sottoposto a quella europea tre questioni pregiudiziali:
se l’articolo 17 della direttiva dovesse essere interpretato nel senso che sarebbe consentito al legislatore nazionale stabilire che, in seguito all’estinzione del contratto, l’agente abbia diritto a un’indennità di clientela d’importo non superiore a quello della retribuzione annua, nonché, nel caso in cui l’indennità in questione non copra la totalità del danno effettivamente subìto, a un risarcimento fino a concorrenza della differenza fra l’importo del danno effettivamente subito e quello dell’indennità di cui trattasi;
se l’articolo 17, paragrafo 2, lettera c), della direttiva dovesse essere interpretato nel senso che esso subordinerebbe la concessione di un risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di clientela all’esistenza di un illecito contrattuale o extracontrattuale del preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato, nonché all’esistenza di un pregiudizio distinto da quello risarcito attraverso l’indennità forfettaria di clientela;
in caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, se l’illecito dovesse consistere in qualcosa di diverso da una risoluzione unilaterale del contratto, come ad esempio in un preavviso insufficiente o nella concessione di indennità sostitutive del preavviso e di clientela insufficienti.
La Corte ha deciso che:
«la concessione del risarcimento dei danni non può sfociare nel riconoscimento di una duplice riparazione, sommando l’indennità di clientela e la riparazione del danno derivante, in particolare, dalla perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione del contratto»;
il risarcimento dei danni deve riguardare un danno distinto da quello risarcito dall’indennità di clientela: «diversamente» – afferma giustamente la Corte – «verrebbe aggirato l’importo massimo dell’indennità previsto all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva» (che corrisponde al 3° comma dell’articolo 1751 del nostro codice civile);
spetta agli Stati membri stabilire, nel loro diritto nazionale, se «la concessione del risarcimento dei danni dipenda dall’esistenza di un illecito, sia esso contrattuale o extracontrattuale, imputabile al preponente e che presenti un nesso causale con il danno invocato».
La Corte ribadisce, poi, che l’unico sistema di determinazione dell’indennità si articola in tre fasi. La prima riguarda la quantificazione dei vantaggi del preponente derivanti dalle operazioni con i clienti procurati dall’agente. La seconda fase è volta, poi, a verificare, se l’importo determinato sulla base dei criteri sopra descritti sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze specifiche del caso di specie e, segnatamente, della perdita di provvigioni subìta dall’agente. Infine, nella terza fase, l’importo dell’indennità è soggetto al massimale previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) della direttiva (per noi il 3° comma dell’articolo 1751 del codice civile, cioè un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque) il quale opera unicamente nel caso in cui l’importo risultante dalle due precedenti fasi di calcolo ecceda tale limite (sentenza Semen, C-348/07, EU:C:2009:195, punto 19). E non è quindi un criterio di determinazione. Nulla a che vedere con quanto avviene nei nostri Tribunali nonostante siano passati 30 anni dalla direttiva.