Appalti pubblici e applicazione contratto collettivo
Il TAR Lazio, relativamente agli appalti pubblici di servizi, con la Sentenza n. 1969 del 2016, ha stabilito che “l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta alle imprese concorrenti quale requisito di partecipazione né la mancata applicazione di questo può essere a priori sanzionata dalla stazione appaltante con l’esclusione…”.
È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (25.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Guglielmo Saporito; Titolo: “Negli appalti pubblici niente contratto collettivo determinato”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Negli appalti pubblici di servizi non si può imporre alle imprese concorrenti l’applicazione di un determinato contratto collettivo per i dipendenti: lo sottolinea il Tar Lazio con sentenza 11 febbraio 2016 n. 1969. Il principio è rilevante per le conseguenze sulla “clausola sociale” e perché garantisce concorrenza tra imprese.
La clausola sociale impone di riassumere i dipendenti dell’impresa uscente, ed è oggetto di recente conferma nella legge 11/2016 (delega per recepire direttive comunitarie nel settore degli appalti). Nel futuro codice dei contratti pubblici vi sarà un punteggio premiale per le clausole sociali ma nell’attesa ci si domanda fino a che punto la clausola sociale possa imporre all’aggiudicatario lo stesso contratto, o il numero e la tipologia della forza lavoro applicata dal precedente fornitore di servizi. Alla clausola sociale si contrappone la diversa organizzazione imprenditoriale del subentrante, perché il contratto collettivo dell’impresa subentrante può essere diverso da quello indicato nel bando di gara, pur essendo pertinente all’oggetto dell’appalto e garante dei livelli retributivi dei lavoratori. Trasporti, vigilanza e pulizie sono i settori in cui le clausole sociali e i contenziosi sono frequenti: nella sentenza 1969/2016, i giudici romani hanno esaminato una gara per il servizio di assistenza domiciliare a disabili, dalla quale una Onlus era stata esclusa perché non applicava il contratto collettivo delle cooperative sociali.
Secondo il Tar, l’esclusione è illegittima perchè la Onlus aveva calibrato la sua offerta su di un contratto (quello dei dipendenti da strutture associative Anfaas) che comunque prevedeva livelli retributivi adeguati e congrui, idonei a remunerare anche il personale da riassorbire. In un altro caso, per un appalto di servizio di logistica di un’Azienda ospedaliera, l’impresa aggiudicataria aveva dichiarato di voler assumere i lavoratori con il Ccnl del comparto generale Pulizie servizi integrati/multiservizi, mentre il bando imponeva, per la specificità delle prestazioni in gara, l’applicazione del diverso e più oneroso Ccnl Logistica, trasporto merci e spedizioni. Il contenzioso su questo punto è stato risolto dal Consiglio di Stato (5597/2015), che ha condiviso la tesi dell’impresa che si era discostata dal bando, sottolineando che la stazione appaltante deve tener conto anche delle possibili economie che le diverse singole imprese possano conseguire nel calcolo del costo del lavoro con diversi contratti. Infine, il Tar Torino (23/2015), per un appalto di servizio di vigilanza antincendio ad un elisoccorso, ha ritenuto che il vincitore avesse legittimamente applicato il Ccnl “sorveglianza antincendio” invece di quello “multiservizi”, previsto dalla stazione appaltante.
In tutti questi casi, la differenza di contratto si rifletteva sull’entità dell’offerta e sul principio di libera determinazione delle condizioni lavorative ad opera delle parti interessate (articolo 2607 e seguenti del Codice civile): da un lato, infatti, spetta all’autonomia negoziale delle parti definire l’ambito di applicazione dei contratti collettivi di lavoro che esse stipulano (Tar Toscana 1160/2013), ma dall’altro occorre riassumere i dipendenti altrui. L’impresa aggiudicataria che subentri può scegliere il Ccnl da applicare, purchè garantisca il mantenimento dei livelli occupazionali in atto(Tar Lazio 2848/2011 e 9570/2011). Il numero e la qualifica dei dipendenti da assumere devono cioè essere armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante (Consiglio di Stato 3850/2009), anche perchè i lavoratori che non trovino spazio nell’organigramma dell’appaltatore subentrante e che non vengano impiegati dall’appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari degli ammortizzatori sociali.