Advertisement

Diritti imbarco passeggeri su aeromobili istruzioni INPS:

L’INPS, con la Circolare n. 39 del 2016 sui diritti imbarco passeggeri sugli aeromobili, ha fornito istruzioni relativamente alla riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale (Decreto n. 357 del 2015 del Ministero dei Trasporti).

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 39/2016.

  1. Incremento dell’addizionale comunale sui diritti imbarco passeggeri

La Legge 28 giugno 2012, n. 92, con l’articolo 2, commi 47 e seguenti, ha innovato la normativa in materia di riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, all’articolo 6-quater, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43.

Il comma 2 dell’articolo 6-quater del decreto legge n. 7/2005 quantifica nell’importo di tre euro a passeggero l’incremento dell’addizionale comunale sui diritti imbarco destinato all’Inps.

Advertisement

L’articolo 4, comma 75, della legge n. 92/2012 ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2013, l’addizionale comunale sui diritti imbarco di passeggeri è ulteriormente incrementata di due euro a passeggero imbarcato.

Altresì, il comma 47 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012 aveva previsto, originariamente, che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale di cui all’articolo 6-quater, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, come modificato dalla stessa Legge n. 92/2012 fossero riversate alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell’INPS, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Successivamente, il predetto termine del 1° gennaio 2016 è stato differito, ad opera dell’articolo 13, comma 21, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, al 1° gennaio 2019 e, conseguentemente, è stato spostato dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2018 il termine finale (previsto dall’articolo 2, comma 48, della legge 28 giugno 2012, n. 92) di destinazione del suddetto incremento dell’addizionale al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del comparto trasporto aereo.

Con decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è provveduto a fissare la nuova ulteriore misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili (di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003) destinata a finanziare l’onere derivante dall’applicazione delle disposizioni di cui comma 21 dell’articolo 13 del citato decreto legge n. 145/2013.

In particolare, il decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Allegato n. 1), in vigore dal 1° gennaio 2016, stabilisce che la misura dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili da destinare all’Inps, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003, e successive modificazioni, è pari a euro 2,50 per l’anno 2016, a euro 2,42 per l’anno 2017 e a euro 2,34 per l’anno 2018.

La misura prevista per gli anni 2017 e 2018, come sopra stabilita, potrà essere aggiornata con decreto interministeriale, in considerazione di scostamenti rispetto alle previsioni di traffico per gli anni in questione.

Le suddette somme derivanti dall’incremento dell’addizionale disposto dal decreto interministeriale n. 357 del 29 ottobre 2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono versate all’INPS con le stesse modalità previste dal comma 48, lettera b), dell’articolo 2, della Legge n. 92/2012 e in riferimento alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 49 e 50 del medesimo articolo 2.

  1. Modalità di effettuazione delle comunicazioni tramite Addizionale Passeggeri e flussi Uniemens

I gestori di servizi aeroportuali continueranno a comunicare all’INPS, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, gli importi versati dalle singole compagnie aeree tramite la procedura “Addizionale Passeggeri” presente sul sito INTERNET www.inps.it, secondo le indicazioni già fornite con la circolare n. 112/201 (vedi messaggio n. 014354 del 12/09/2013).

Sul modello Uniemens, le società di gestione autorizzate esporranno quali importi a debito le somme relative ad imbarchi successivi al 1° gennaio 2016 secondo le seguenti modalità:

  • valorizzeranno nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> il nuovo codice causale “M405”, avente il significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo gennaio 2016 (D.L. 145/2013)”; indicheranno nell’elemento <SommaADebito> l’importo da versare.

Si tratta di tutte le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile, e relative ad imbarchi successivi al 1° gennaio 2016. Tali importi corrispondono, per l’anno 2016, a 7,50 euro dovuti per ogni imbarco, cui va sottratto lo 0,25% di compenso per la riscossione.

Le somme riscosse con riferimento ad imbarchi anteriori al 1° gennaio 2016 continueranno ad essere esposti con le modalità già indicate nella circolare n. 112/2013.

In particolare, per le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile – con riferimento ad imbarchi passeggeri dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2015 – nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> verrà valorizzato il codice causale “M402”, che assume il nuovo significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi dal primo luglio 2013 al 31 dicembre 2015 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”, e nell’elemento <SommaADebito> verrà indicato l’importo da versare.

Per le somme riscosse dalle società di gestione aeroportuale nel mese per il quale viene effettuata la denuncia mensile – relative ad imbarchi anteriori al 1° luglio 2013 – nell’elemento <AltrePartiteADebito> di <DenunciaAziendale> verrà valorizzato il codice causale “M403”, avente il significato di “incremento dell’addizionale comunale passeggeri – imbarchi anteriori al primo luglio 2013 (D.L. 7/2005)”, e  nell’elemento <SommaADebito> verrà indicato l’importo da versare.

  1. Istruzioni contabili

Per l’imputazione contabile delle somme riscosse a decorrere dal 1° gennaio 2016, a titolo di incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili, nella misura stabilita dall’art. 1, comma 1, del D.I. n. 357, del 29 ottobre 2015, di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 23, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014, si confermano le istruzioni contabili fornite con il messaggio n. 5499 del 20/06/2014.

Pertanto, l’addizionale comunale di cui all’art. 2, comma 11, della legge n. 350/2003 e successive modificazioni, valorizzata nel flusso UNIEMENS dalle società di gestione di servizi aeroportuali con il nuovo codice causale “M405” (per gli imbarchi dal 01/01/2016) dovrà essere rilevata contabilmente ai conti esistenti GVR24111 e GAU24111, secondo le percentuali di rispettiva competenza, nell’ambito del Fondo speciale per il sostegno del reddito, dell’occupazione, della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo e della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (Gestione degli oneri per il mantenimento del salario), dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile DM, a tal fine, opportunamente aggiornata.

Le riscossioni imputate al codice causale “M402” (per gli imbarchi dal 01/07/2013 al 31/12/2015) seguiranno la stessa logica di ripartizione, nel rispetto della misura dell’incremento dell’addizionale comunale, disciplinata dall’art. 4, comma 75, della legge n. 92/2012.

Gli incassi derivanti dal codice causale “M403” (per gli imbarchi anteriori al 01/07/2013), regolamentati dall’art. 6-quater, comma 2, del decreto legge n. 7/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2005, invece, andranno imputati, esclusivamente, al conto GVR24111, come già specificato nel paragrafo 5. della circolare n. 112 del 25/07/2013.

Advertisement