Tutele previste in base al numero dei lavoratori:
Le tutele previste dalla legge in tema di ammortizzatori sociali varia in base al numero dei dipendenti impiegati dall’azienda in crisi.
Al riguardo lo schema pubblicato oggi (22.2.2016) dal Sole 24 Ore (Titolo: “Le tutele utilizzabili in base al numero dei lavoratori”) è molto chiaro.
Ecco lo schema.
LE TUTELE UTILIZZABILI PER NUMERO DI LAVORATORI
FINO A 5 DIPENDENTI
CASSA IN DEROGA
Efficace solo per il 2016
Durata massima: tre mesi nell’anno anche frazionati
Strumento sottoposto a limiti di spesa e l’operatività è subordinata all’attuazione regionale
Articolo 1, comma 304, della legge 208/2015
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B
Efficace per gli accordi stipulati fino al 30 giugno 2016
Durata massima: fino al 31 dicembre 2016 (per gli accordi stipulati prima del 15 ottobre 2015 la durata è prevista nel contratto, anche se successiva al 31 dicembre 2016)
Strumento sottoposto a limiti di spesa
Articolo 5 del Dl 148/1993; articolo 46, comma 3 del Dlgs 148/2015
DA 6 a 15 DIPENDENTI
CASSA IN DEROGA
È efficace solo per il 2016
La durata massima è di tre mesi nell’anno, anche frazionati
È uno strumento sottoposto a limiti di spesa
L’operatività è subordinata all’attuazione da parte della Regione
Articolo 1, comma 304 della legge 208/2015
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B
È efficace solo per gli accordi stipulati fino al 30 giugno 2016 La durata massima è fino al 31 dicembre 2016 (per gli accordi stipulati prima del 15 ottobre 2015 è la durata prevista nel contratto, anche se successiva al 31 dicembre 2016
È uno strumento sottoposto a limiti di spesa
Articolo 5 del Dl 148/1993; articolo 46, comma 3 del Dlgs 148/2015
ASSEGNO ORDINARIO FONDI BILATERALI
Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo bilaterale di settore è costituito e operante
Causali: Cigs, Cigo, Cds
È necessario prevedere una durata massima non inferiore a 13 settimane e non superiore alla durata prevista dalla disciplina generale di Cigs, Cigo, Cds
Articolo 30, Dlgs 148/2015
PRESTAZIONI DI PREPENSIONAMENTO-FONDI BILATERALI
Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo bilaterale di settore è costituito e operante
Prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi di outplacement
La prestazione è riconosciuta nei cinque anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione
Articolo 26 comma 9, Dlgs 148/2015
ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
L’assegno può essere erogato solo dal Fondo di integrazione salariale
La misura è efficace a partire dal 1° luglio 2016
Il presupposto è stipulare un contratto di solidarietà
La durata massima è di 12 mesi in un biennio mobile
Il fondo di integrazione salariale opera se non è operativo il fondo bilaterale di settore
Articolo 31 del Dlgs 148/2015
OLTRE 15 DIPENDENTI CON CIG
Se l’azienda è assicurata alternativamente alla Cigs o alla Cigo, non può fruire delle prestazioni ordinarie dei fondi bilaterali o delle prestazioni del fondo di integrazione salariale (articoli 26 comma 7 e 28 comma 1 del Dlgs 148/2015)
Possono però essere costituiti Fondi bilaterali per erogare solo le prestazioni di prepensionamento e quelle integrative di Cigs, Cigo, Cds
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
Efficace dal 24 settembre 2015
La durata massima è di 12 mesi nel biennio
La tutela si applica solo ai settori individuati dall’articolo 10 del Dlgs 148/2015
Articoli 9 e seguenti, Dlgs 148/2015
CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA
Efficace dal 24 settembre 2015
Durata massima: 24 mesi in un quinquennio mobile (12 mesi se la causale è crisi aziendale)
La tutela si applica solo ai settori individuati dall’articolo 20 del Dlgs 148/2015
Articolo 19, Dlgs 148/2015
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DI TIPO A
Efficace dal 24 settembre 2015
Durata: fino a 36 mesi nel quinquennio mobile
La tutela si applica solo ai settori individuati dall’articolo 20 del Dlgs 148/2015
Articolo 21 del DLgs 148/2015
PREPENSIONAMENTO E PRESTAZIONI E INTEGRATIVE DI CIGS-CIGO- CDS
FONDI BILATERALI
Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo è costituito
e operante
Prepensionamento: prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi di outplacement
Prepensionamento: prestazione riconosciuta nei cinque anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per la pensione
Prestazioni integrative: incremento delle integrazioni salariali già riconosciute per Cigs, Cigo e Cds anche relativo alla non applicazione del massimale
Prestazioni integrative: durata ordinaria di Cigs, Cigo e Cds
Articolo 26 comma 9 del Dlgs 148/2015
OLTRE 15 DIPENDENTI SENZA CIGS E CIGO
Se l’azienda è priva congiuntamente di assicurazione Cigs e Cigo, le prestazioni sono assicurate dai fondi bilaterali o, se non attivi, dal fondo di integrazione salariale (articolo 28, comma 1 del Dlgs 148/2015)
CASSA IN DEROGA
Efficace solo per il 2016
Durata massima: 3 mesi nell’anno, anche frazionati
Strumento sottoposto a limiti di spesa
Operatività subordinata all’attuazione regionale
Articolo 1, comma 304 della legge 208/2015
CONTRATTO DI SOLIDARIETÀ DI TIPO B
Efficace solo per gli accordi stipulati fino al 30 giugno 2016
Durata massima fino al 31 dicembre 2016 (per gli accordi stipulati prima del 15 ottobre 2015 durata prevista nel contratto anche se successiva al 31 dicembre 2016)
Strumento sottoposto a limiti di spesa
Articolo 5 del Dl 148/1993; articolo 46, comma 3 del Dlgs 148/2015
ASSEGNO ORDINARIO FONDI BILATERALI
Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo è costituito e operante
Causali: Cigs, Cigo e Cds
È necessario prevedere una durata massima non inferiore a 13 settimane e non superiore alla durata prevista dalla disciplina generale di Cigs, Cigo e Cds
Articolo 30 del Dlgs 148/2015
PREPENSIONAMENTO FONDI BILATERALI
Efficace dalla data di costituzione del fondo bilaterale e fruibile se il fondo è costituito e operante
Prestazioni legate al sostegno del reddito e a servizi di outplacement
La prestazione è riconosciuta nei cinque anni precedenti il raggiungimento dei requisiti per l’accesso alla pensione
Articolo 26 comma 9 del DLgs 148/2015
ASSEGNO ORDINARIO FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Efficace dal 1° gennaio 2016
Causali: Cigs (solo riorganizzazione e crisi); Cigo (a esclusione delle intemperie stagionali)
Durata massima: 26 settimane nel biennio mobile
Articolo 29 comma 3 del Dlgs 148/2015
ASSEGNO DI SOLIDARIETÀ FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE
Efficace dal 1° gennaio 2016 ed erogato solo dal Fondo di integrazione salariale Inps (non dal fondo bilaterale)
Presupposto: contratto di solidarietà
Durata: 12 mesi in un biennio mobile
L’Inps ha comunicato che non è ancora disponibile la procedura informatica per presentare le domande (circolare 22/2016)
Articoli 29 comma 3 e 31 del Dlgs 148/2015