Regime contributivo agevolato Gestione commercianti e artigiani:
L’INPS, con la Circolare n. 35 del 2016 relativa al regime contributivo agevolato della gestione commercianti e artigiani, ha fornito chiarimenti in merito in relazione alle agevolazioni contributive ai sensi della L.n. 190 del 2014, come modificata dalla L.n. 208 del 2015.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 35/2016.
Premessa.
Come è noto, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. legge di stabilità 2015), art. 1, commi 76-84, ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai precedenti commi 54 ss.
Con circolare n. 29/15, sono stati forniti gli opportuni chiarimenti in merito alla portata applicativa della citata norma.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), art. 1, comma 111, ha riformulato la disposizione di cui al comma 77 della legge n. 190/14, relativa alla quantificazione del contributo dovuto ed alle modalità di accredito (Allegato n. 1).
Con la presente circolare, si forniscono istruzioni in ordine alla portata applicativa della novella.
1) Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta.
I soggetti interessati continuano ad essere individuati ai sensi dell’art. 1, comma 54 della legge n. 190/14, come riformulato dall’art. 1, comma 111, della citata legge 208/15, la quale ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato e poter optare, di conseguenza, per il regime previdenziale de quo.
Si tratta, pertanto, di persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.
Con riferimento alle attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell’agevolazione, il relativo elenco, suddiviso per codice Ateco e già rubricato come Allegato 4 alla legge n. 190/14, è stato interamente sostituito dal comma 112 della novella (Allegato n. 2).
Come il precedente regime agevolato, dunque, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; analogamente a quanto previsto in precedenza, inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.
La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.
Ai fini dell’accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l’art. 2 comma 29 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.
Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall’applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, che all’eventuale parte di reddito eccedente il minimale.
Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato.
Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.
Nell’ipotesi di impresa già esistente, i contributi sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno solare, mentre nell’ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.
Risulta in ogni caso dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.
Per quanto attiene ai familiari coadiuvanti/coadiutori, si ribadisce quanto già esplicitato al paragrafo 1 della circolare n. 29/15.
Anche per questi ultimi, compresi nel regime previdenziale agevolato cui abbia deciso di aderire il titolare d’impresa, continua ad applicarsi la nota disposizione di cui all’art. 3-bis del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Pertanto, la base imponibile su cui il titolare dovrà calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore medesimo sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d’impresa che il collaboratore abbia eventualmente percepito nel periodo d’imposta.
2) Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie.
Nessuna modifica è stata introdotta con riferimento ai commi 80 e 81 della legge n. 190/15, pertanto si rinvia a quanto già espresso al paragrafo 2 della circolare n. 29/15.
Permane infatti l’esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.
3) Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini.
L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità già descritte nella circolare n. 29/15, paragrafo 3, cui si rinvia.
Si ribadisce che per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Ove non sia rispettato tale termine, l’accesso al regime agevolato non sarà consentito per l’anno in corso, ma dovrà essere ripresentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell’anno successivo e l’agevolazione sarà concessa con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge.
Il termine decadenziale di cui sopra vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo -specificando l’attività esercitata attraverso l’indicazione del codice REA – allegato alla presente e da consegnare in sede (Allegato n. 3).
Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione – attraverso la procedura telematizzata all’uopo predisposta – al regime agevolato con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.
Anche per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore, pertanto si richiama quanto precisato con circolare n. 29/15, paragrafo 4.
L’uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:
– venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
– scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
– comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.
Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti.
Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente circolare, si rinvia alla citata circolare n. 29/15 ed alle istruzioni operative diramate con messaggio n. 1035/2015.
(Fonte: INPS)