Buoni acquisto servizi per nuclei familiari:
È stato pubblicato il DPCM 24 dicembre 2015 relativo ai buoni acquisto per nuclei familiari con un numero di figli pari o superiori a quattro, in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 8.500,00 annui. Il Decreto è disponibile nella G.U. n. 35/2016.
A norma dell’art. 2 del DPCM 24 dicembre 2015 sono beneficiari dei buoni acquisto i nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, già beneficiari, con riferimento all’annualità 2015, dell’Assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore a 8.500 euro.
Ai fini del riconoscimento del beneficio non è prevista ulteriore domanda dall’interessato rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell’Assegno per i tre figli minori. Il beneficio è riconosciuto direttamente dall’INPS al momento dell’erogazione dell’assegno per i tre figli minori mediante verifica della presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente DSU da cui risulti il valore ISEE non superiore a 8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni.
L’importo dei buoni acquisto è fissato in un importo pari ad euro 500 per nucleo familiare. L’INPS dispone tale erogazione ai beneficiari dell’assegno per i tre figli minori, adottando le modalità di accredito dell’assegno medesimo ed in corrispondenza del primo accredito utile.
Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l’anno, il beneficio è concesso in ragione del numero dei mesi per i quali il requisito è soddisfatto. A tal fine la frazione di mese è conteggiata come intero.
Decorsi 90 giorni dal termine della presentazione delle domande per l’assegno per i tre figli minori con riferimento al 2015, l’INPS verifica l’onere sostenuto per l’erogazione dei buoni acquisto.
Per tutte le informazioni consultare il DPCM 24 dicembre 2015 disponibile cliccando sul link.
(Fonte: Ministero Lavoro)