Regolamentazione sciopero veterinari e specialisti ambulatoriali:
È stato approvato con Deliberazione 21 dicembre 2015 l’Accordo sulla Regolamentazione sciopero in area specialistica ambulatoriale e odontoiatrica, veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) stipulato in data 24.6.2015 tra la SISAC e le Organizzazioni Sindacali Sumai, Uil Fpl – Federazione Medici, Cisl Medici e Fespa (Segreterie Nazionali), mediante pubblicazione sulla G.U. n. 40 del 2016.
L’ipotesi di Accordo sulla Regolamentazione sciopero veniva trasmesso dalla SISAC alla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ai fini della relativa valutazione di idoneità.
La Commissione, dopo aver seguito l’iter del caso per la valutazione di idoneità dell’ipotesi di Accordo, approvava con deliberazione 21 dicembre 2015 il suddetto Accordo sulla Regolamentazione sciopero.
In base alla L.n. 146 del 1990, e successive modificazioni, viene definito servizio pubblico essenziale quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita e alla salute. Pertanto l’attività svolta dagli specialisti ambulatoriali e veterinari e dai professionisti sanitari, in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, deve essere considerato servizio pubblico essenziale e come tale assoggettato alla L.n. 146 del 1990.
In particolare il citato Accordo sulla Regolamentazione sciopero in area specialistica ambulatoriale, veterinaria, ecc., ritenuto idoneo ed approvato dalla Commissione, contiene:
- l’indicazione di un preavviso di «almeno dieci giorni» per le astensioni degli specialisti e dei professionisti in regime di convenzionamento con il Servizio sanitario nazionale, nonché la previsione di precisi obblighi di comunicazione delle astensioni stesse, della relativa durata e delle motivazioni (art. 4, comma 1);
- la fissazione del termine di cinque giorni per la comunicazione della revoca dell’astensione, al fine di evitare il c.d. «effetto annuncio» (art. 4, comma 1);
- la precisa indicazione delle modalità di svolgimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione (art. 5);
- la determinazione, in 48 ore, della durata massima del periodo di astensione (art. 4, comma 4, lettera b));
- la previsione, nel caso di proclamazione di scioperi distinti nel tempo, incidenti sul medesimo bacino di utenza, da parte della stessa o di altre organizzazioni sindacali, di un intervallo minimo di 48 ore tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la proclamazione della successiva (art. 4, comma 4, lettera f));
- la disciplina delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. «virtuale» (art. 4, comma 4, lettera e));
- l’individuazione analitica delle prestazioni indispensabili da garantire durante l’astensione (art. 4);
- il rinvio a protocolli di intesa a livello decentrato (da stipularsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo), per un’idonea determinazione (anche a livello territoriale) di appositi contingenti di specialisti e professionisti esonerati dallo sciopero, al fine di garantire le richiamate prestazioni indispensabili (art. 3, comma 2)
Si rinvia per il resto delle informazioni alla Deliberazione 21 dicembre 2015 e al testo dell’Accordo consultabili cliccando sul link.
(Fonte: Gazzetta Ufficiale)