Fondi interprofessionali le indicazioni del Ministero:
Il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni e chiarimenti sui Fondi interprofessionali in materia di acquisizioni di beni e servizi e contributi per le attività formative dei lavoratori con la Circolare n. 10 del 2016.
Al riguardo il Ministero ha evidenziato quanto segue.
L’art. 17 del D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 (di attuazione del Jobs Act) ha modificato l’art. 118, comma 2, della L.n. 388/2000 (recante norme su “Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in Fondi comunitari e di Fondo sociale europeo”), stabilendo che l’attivazione dei suddetti Fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, previa verifica di conformità alle finalità dei Fondi stessi, della professionalità dei gestori e dell’adozione di criteri di gestione improntati al principio di trasparenza.
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento viene previsto che i datori di lavoro che aderiscono ai Fondi effettuano il versamento del contributo integrativo all’INPS, che provvede a trasferirlo per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro.
Sulle modalità di costituzione il decreto citato dispone che ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
La Circolare n. 10/2016 chiarisce quindi la natura dei Fondi interprofessionali (pubblica o privata) e fornisce conseguentemente le indicazioni operative al fine di consentire ai Fondi interprofessionali per l’acquisizione di beni e servizi (procedure di aggiudicazione previste dal Codice die contratti pubblici sottoposti alla vigilanza dell’ANAC).
Successivamente la Circolare si occupa di fornire indicazioni relativamente alla concessione/attribuzione del contributo/sovvenzione per “finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali”, che rappresenta proprio la realizzazione del compito istituzionale del Fondi interprofessionali. In particolare, le modalità con le quali i contributi o sovvenzioni sono assegnati ai datori di lavoro aderenti ai Fondi interprofessionali sono principalmente due: la prima modalità è quella di diretta restituzione alle aziende aderenti, mediante l’apertura di un “conto individuale” al quale le imprese che hanno versato i contributi possono attingere senza mediazioni per finanziare le proprie attività di formazione. La seconda modalità è invece quella dell’assegnazione su base solidaristica, allo scopo di garantire la formazione anche nelle aziende medio-piccole, ovvero per finanziare la formazione su tematiche specifiche o a beneficio di particolari platee di lavoratori.
Si rinvia per il resto delle indicazioni al testo integrale della Circolare n. 10 del 2016 consultabile cliccando sul link.
(Fonte: Ministero del Lavoro)