Contratti solidarietà integrazione salariale e Fondi solidarietà:
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 40 del 2016 sui contratti solidarietà ha fornito chiarimenti a seguito della istituzione del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi.
Al riguardo si legge quanto segue nella nota n. 40/2016.
In merito alla disciplina relativa ai contratti di solidarietà, di cui all’art. 5 del decreto- legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236 in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale e dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi si precisa quanto segue.
Come noto, per espressa previsione dell’art. 46, comma 3, D.Lgs.14 Settembre 2015 n. 148, a decorrere dal 1° luglio 2016, l’articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 viene integralmente abrogato.
Inoltre, la legge di stabilità per l’anno 2016, n. 208 del 28 dicembre 2015, al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto all’art. 1, comma 305, il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236 nel limite di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e ha disciplinato termini di durata massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili.
La normativa in materia di Fondo di integrazione salariale, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 citato, nelle more dell’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 28, comma 4, del medesimo decreto, trova applicazione, a decorrere dal 1 gennaio 2016, per coloro che risultino già iscritti al fondo di solidarietà residuale (che a decorrere dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di fondo di integrazione salariale), i quali, pertanto, dal 1° gennaio 2016, verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015.
Tanto premesso, si precisa che le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale o al contributo di solidarietà di cui all’art. 5 del decreto-legge 20/05/1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19/07/1993, n. 236, nei limiti temporali e finanziari previsti dalla normativa sopra richiamata per i contratti di solidarietà.
Inoltre, l’art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015 citato ha consentito la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in considerazione dell’operare di consolidati sistemi di bilateralità e delle peculiari esigenze dei settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro.
Visto l’elevato numero di contratti di solidarietà in corso nel settore sia dell’artigianato che della somministrazione di lavoro, si ritiene di dover riconoscere la stessa possibilità di scelta anche alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, ribadendo sempre i limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà.
Sarà cura dell’INPS verificare che la fruizione da parte dell’azienda degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.
(Fonte: Ministero del Lavoro)