Ispettorato lavoro gli aggiornamenti sul DPCM:
Relativamente alla organizzazione del nuovo ispettorato lavoro introdotto dal Jobs Act, lo schema di DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sarà illustrato oggi ai sindacati.
A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (18.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Luigi Caiazza e Roberto Caiazza; Titolo: “All’ispettorato la regia dei controlli”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Lo schema di decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per l’organizzazione del nuovo ispettorato del Lavoro conferma l’accorpamento di 19 direzioni territoriali del lavoro e l’istituzione di 4 ispettorati interregionali in luogo delle attuali direzioni.
Il Dpcm, che sarà illustrato oggi ai sindacati, non determinerà, comunque, l’immediata operatività dell’agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, in quanto bisognerà attendere l’emanazione di un ulteriore decreto, questa volta da parte del ministro del Lavoro, d’intesa con quello dell’Economia che, a sua volta, dovrà attendere uno o più atti ricognitivi del segretario generale del ministero del Lavoro da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Dpcm in esame.
In base al Dpcm, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 149 del 14 settembre 2015 del Jobs act, gli ispettorati interregionali avranno sede a Milano, Venezia, Roma e Napoli con giurisdizioni uguali a quelle delle attuali direzioni interregionali del Lavoro. Saranno accorpati gli ispettorati di Asti-Alessandria, Biella-Vercelli, Cagliari-Oristano, Campobasso-Isernia, Chieti-Pescara, Ferrara-Rovigo, Livorno-Pisa, Lucca-Massa Carrara, Milano-Lodi, Novara-Verbania, Parma-Reggio Emilia, Pesaro-Urbino, Potenza-Matera, Prato-Pistoia, Ravenna-Forlì-Cesena, Terni-Rieti, Trieste-Gorizia, Udine-Pordenone.
L’istituzione dell’ispettorato dovrebbe comportare la realizzazione di un effettivo coordinamento dell’attività ispettiva, pur se già oggetto di precise disposizioni ultratrentennali, tra i vari operatori. È previsto, infatti, che tutte le attività svolte dal personale con qualifica ispettiva sono disposte esclusivamente dalle strutture centrale e territoriali dell’ispettorato che provvedono, tramite il direttore e i dirigenti delle strutture centrali e territoriali, secondo le rispettive competenze, al coordinamento e alla programmazione del personale. La stessa attività di vigilanza è disposta esclusivamente dalle strutture centrale e territoriali dell’ispettorato, alle quali spettano in via esclusiva l’emanazione dei relativi atti, nonché la periodica pianificazione, attraverso le strumentazioni informatiche, di tutta la programmazione del personale ispettivo dello stesso ispettorato, dell’Inps e dell’Inail.
Al fine di evitare sovrapposizione di interventi, tale coordinamento opererà anche all’esterno, verso gli altri organi che svolgono accertamenti in materia di lavoro e previdenza sociale, sulla base di quanto stabilito in sede di commissione centrale di coordinamento.
In merito alle modalità di svolgimento della vigilanza, il Dpcm prevede che l’attività lavorativa del personale ispettivo può essere svolta secondo specifiche articolazioni orarie da individuare in sede di contrattazione sindacale, anche in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Limitatamente ai giudizi di opposizione alle ordinanze ingiunzione e ai giudizi di opposizione a cartella esattoriale nella materia di sicurezza sul lavoro, l’ispettorato può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio (appello), da propri funzionari. In relazione a quest’ultima ipotesi il Dpcm, accogliendo le osservazioni dell’avvocatura, ha previsto che la sede territoriale dell’ispettorato interessata provveda alla trasmissione della documentazione all’avvocatura distrettuale competente che potrà così verificare la sussistenza dei requisiti e a comunicare alla medesima sede dell’ispettorato, l’esito della propria valutazione.