Garanzia Giovani novità su incentivo assunzione:
L’INPS, con la Circolare n. 32 del 2016 sul Programma Garanzia Giovani e incentivo assunzione dei giovani ammessi al Programma, ha reso note le novità introdotte dal D.D. n. 385 del 2015 del Ministero del Lavoro.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 32/2016.
PREMESSA
Con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015, pubblicato in data 15 gennaio 2016 nella sezione legale del sito internet del Ministero ed allegato alla presente circolare (Allegato n. 1), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto n. 1709 dell’8 agosto 2014, con il quale ha originariamente disciplinato l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani” e, contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169 del 28 maggio 2015.
La presente circolare illustra la disciplina contenuta nel sopra richiamato decreto direttoriale n. 385.
Come previsto dall’articolo 5, comma 3, del citato decreto, le nuove previsioni si applicano a partire dalla data della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale www.lavoro.gov.it.
- Modifiche al regime “de minimis”
Il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015 ha confermato, come già previsto dal precedente decreto direttoriale n. 169 del 28 maggio 2015, che l’incentivo oggetto della Misura “Bonus Occupazione” può essere fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 – relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” – o, in alternativa, oltre tali limiti nell’ipotesi in cui l’assunzione del giovane comporti un incremento occupazionale netto, come definito all’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
Ai sensi del suddetto articolo, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
- Regime di esenzione e fruizione dell’incentivo oltre i limiti “de minimis”.
Gli incentivi previsti dalla Misura “Bonus Occupazionale” del Programma “Garanzia giovani” possono essere fruiti oltre i limiti del Regime “de minimis” solo al verificarsi di determinate condizioni, che, in base alle previsioni del novellato decreto, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al programma.
Per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 16 ed i 24 anni, gli incentivi possono essere fruiti qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto.
Diversamente, per i giovani che, al momento della registrazione al Programma “Garanzia giovani”, abbiano un’età compresa tra i 25 ed i 29 anni, al fine della legittima fruizione dell’incentivo all’assunzione anche oltre i limiti del regime “de minimis” è previsto, in aggiunta alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto, il rispetto di una delle sotto elencate condizioni:
a) Il giovane non deve avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013). Tale locuzione si riferisce a quei lavoratori che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
b) Il giovane non deve essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale o, in alternativa, deve aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni senza aver ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
c) Il giovane deve essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero deve essere occupato in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat e deve appartenere al genere sottorappresentato, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013).
3. Incremento occupazionale netto.
Come precisato al paragrafo precedente, ai fini della fruizione dell’incentivo oltre i limiti di cui al Regime “de minimis”, l’assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo di una unità lavorativa rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Il rispetto del requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende godere del bonus occupazionale.
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
L’incentivo è comunque applicabile qualora con l’assunzione del giovane l’incremento occupazionale netto non si sia realizzato a causa di una riduzione del personale nei dodici mesi antecedenti dovuta ad una delle seguenti motivazioni:
– dimissioni volontarie;
– invalidità`;
– pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
– riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
– licenziamento per giusta causa.
Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.
Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
L’incentivo è, pertanto, riconosciuto solo se, trascorso il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio, venga mantenuto l’incremento occupazionale inizialmente realizzato.
Ai fini dell’ammissibilità dell’incentivo, l’incremento occupazionale netto si considera mantenuto qualora – nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese – non siano intervenute cessazioni anticipate dei rapporti di lavoro in essere alla data dell’assunzione, ovvero siano intervenute cessazioni anticipate riconducibili ad una delle cause sopra elencate.
Nella diversa ipotesi in cui siano intervenute cessazioni anticipate per ragioni diverse da quelle sopra elencate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di U.L.A. presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se, nonostante tali cessazioni, la forza lavoro che si prevede di impiegare continui ad essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione.
La suindicata verifica deve essere ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione per la quale si è beneficiato dell’incentivo.
La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Il lavoratore assunto – o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.
- Moduli telematici
I moduli telematici “GAGI” sono stati aggiornati per recepire le innovazioni descritte nella presente circolare.
Pertanto, nelle ipotesi in cui si voglia godere del bonus occupazionale oltre le soglie previste dal regime “de minimis”, per il lavoratore assunto dovranno essere rispettate, nonché indicate nel modulo di richiesta dell’incentivo, le ulteriori condizioni sopra illustrate.
(Fonte: INPS)