Trasporto pubblico interventi a sostegno del reddito:
L’INPS, con la Circolare n. 27 del 2016 sul sostegno del reddito del personale del trasporto pubblico, ha informato gli interessati indicazioni e chiarimenti circa gli interventi a favore dei lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che svolgono servizi di trasporto pubblico autoferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari.
Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 27/2016.
Il quadro normativo
Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, rubricato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito, che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.
I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, di erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di sostenere attività formative.
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 8 luglio 2013 tra ASSTRA, ANAV e le OO.SS. FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGLTRASPORTI e FAISA CISAL è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico” ai sensi del citato articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012.
Il predetto accordo è stato recepito, con decreto n. 86985 del 9 gennaio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che ha istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (Allegato n. 1).
Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2015.
Si precisa che il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”.
Il citato decreto n. 148/2015 ha introdotto alcune modifiche nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà in conseguenza delle quali, a norma dell’articolo 26, comma 7, l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. La soglia dimensionale così individuata per la partecipazione al fondo è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Sono state, inoltre, modificate le prestazioni erogabili dai Fondi di solidarietà.
I Fondi già istituiti o adeguati alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2012 devono, altresì, adeguarsi alle disposizioni del comma 7 dell’articolo 26 del Decreto legislativo n. 148/2015, entro il 31 dicembre del 2015. In caso contrario, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale previsto dall’articolo 29 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà non adeguati vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del Decreto legislativo n. 148/2015.
2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà
2.1 Finalità e ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, nell’ambito dei processi di riorganizzazione che possono interessare le aziende del settore, ha lo scopo di assicurare, nei confronti del personale delle medesime, tutele in costanza di rapporto di lavoro e di attuare altri interventi di natura economica o formativa.
Nel dettaglio il Fondo ha lo scopo di:
– assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di una prestazione ordinaria nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dall’articolo 1, legge n. 164/1975 e successive modifiche e integrazioni;
– assicurare un sostegno economico, tramite erogazione di prestazioni integrative o straordinarie, ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali;
– contribuire allo svolgimento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, tramite i fondi interprofessionali, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.
Si precisa che le disposizioni di cui alla legge n. 164/1975 sono state sostituite dal D.lgs. n. 148/2015.
Destinatari dei suddetti interventi del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita.
Fino al 31 dicembre 2015 l’ambito di applicazione è stato limitato alle aziende con media occupazionale superiore a quindici dipendenti.
Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto per la partecipazione al fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (articolo 3, comma 7, della legge n. 92/2012, ora articolo 26, comma 4, del d.lgs n. 148/2015).
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Sono esclusi altresì gli apprendisti fino alla data del 31 dicembre 2015.
I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015.
In presenza di lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing.
Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.
Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.
A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ambito di applicazione è esteso anche alle aziende con una media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, come risulta dall’accordo integrativo sottoscritto in data 10 dicembre 2015 dalle parti istitutive. Inoltre, dalla stessa data, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Per tutti gli altri aspetti si seguiranno le modalità di calcolo sopra descritte.
2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 3, comma 8, L. n. 92/2012, ora articolo 26, comma 5, del d.lgs n. 148/2015).
Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012 (ora articolo 26, comma 3 del d.lgs n. 148/2015).
Per la composizione, durata delle cariche e compiti del “Comitato amministratore” del Fondo si rimanda agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 della legge n. 92/2012, ora articolo 26, comma 6, del d.lgs n. 148/2015.
3. Prestazioni
Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo (articolo 5 decreto interministeriale n. 86985/2015):
1) all’erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente (art. 5, co. 1, lettera a);
2) all’erogazione di prestazioni integrative dell’assicurazione sociale per l’impiego (ASpI/NASpI) (art. 5, co. 1, lettera b);
3) all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell’ambito di programmi di incentivo all’esodo (art. 5, co. 1, lettera c);
4) alla stipula di apposite convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea (art. 5, co. 1, lettera d).
Inoltre, è previsto l’accredito della contribuzione correlata nelle ipotesi della erogazione delle prestazioni di cui ai primi tre punti.
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 3, comma 33 della L. n. 92/2012 (ora articolo 34, comma 1, del d.lgs n. 148/2015), la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Le istruzioni relative alle prestazioni sopra elencate verranno fornite con separata circolare.
4. Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale, spetta decidere in unica istanza.
I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell’INPS.
5. Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili, altresì, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.
a) Contributo ordinario
Per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto in oggetto (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori, dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa; erogazione di prestazioni integrative dell’ASpI/NASpI) e per la relativa contribuzione correlata è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,50% (di cui lo 0,333% a carico del datore di lavoro e lo 0,167% a carico dei lavoratori) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti.
Eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione.
In conformità a quanto previsto dall’ articolo 7, comma 2 del decreto di istituzione del Fondo presso l’INPS, i contributi ordinari sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo (marzo 2015).
b) Contributo addizionale
In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni.
c) Contributo straordinario per finanziamento prestazione integrativa Aspi
In caso di ricorso alle prestazioni di integrazione dell’ASpI/ NASpI, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), è dovuto dal datore di lavoro per l’intera durata di fruizione di tale prestazione, un contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell’ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
d) Contributo straordinario per finanziamento prestazioni di assegno straordinario
Per la prestazione straordinaria in caso di esodo agevolato (cfr. art. 5, comma 1, lettera c)) è dovuta, da parte di ciascuna azienda interessata, una contribuzione straordinaria relativa ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della relativa contribuzione correlata.
e) Contributo aggiuntivo
Fino alla data del 31 dicembre 2016, il datore di lavoro che accede, in mancanza di accordo sindacale aziendale, alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c) del decreto in oggetto (prestazioni integrative dell’ASpI/NASpI e prestazioni straordinarie in caso di esodo agevolato) è tenuto a versare un contributo aggiuntivo, pari a due volte il contributo previsto dall’articolo 2, comma 31, della legge del 28 giugno 2012, n 92.
Ai fini della determinazione del contributo previsto dal citato articolo 2, comma 31 – come sostituito dall’ articolo 1, comma 250, lett. f), della legge L. 24 dicembre 2012, n. 228 – si rimanda alle disposizioni applicative, in materia di contribuzione ordinaria e aggiuntiva ASpI, dettate da ultimo con circolare n. 44 del 22 marzo 2013. Tale disciplina è rimasta sostanzialmente invariata in seguito all’emanazione del d.lgs n. 22/2015.
5.1. Codifica aziende
Ai sensi del decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento le aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti, che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari.
Dal 1° gennaio 2016 l’ambito di applicazione è esteso anche alla aziende con una media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti. Dalla stessa data si computano gli apprendisti.
La disciplina del Fondo di solidarietà in oggetto non è applicabile alle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita.
Sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà tutte le aziende esercenti attività di trasporto pubblico come sopra definita, classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “2B”, e c.s.c 1.15.03 con c.a. “2B” o “3G”. Sono, inoltre, tenute all’iscrizione le aziende classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “1D” (in assenza di c.a. “2B” o “3G”), nel caso esercitino attività di trasporto pubblico.
Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal Codice di autorizzazione “6L”, che, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto n. 86985 del 9 gennaio 2015 (marzo 2015) assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico”.
L’attribuzione del c.a. “6L” alle aziende potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale, avverrà in automatico esclusivamente in sede di prima applicazione, a cura della Direzione Generale solo per le aziende classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “2B”, e c.s.c 1.15.03 con c.a. “2B” o “3G”. Le suddette aziende potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “6L” sul Cassetto previdenziale Aziende.
Viceversa, con specifico riferimento alle aziende classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “1D” (in assenza di c.a. “2B” o “3G”) – che, nel caso in cui esercitino attività di trasporto pubblico rientrano, come sopra evidenziato, nell’ambito di applicazione del fondo di solidarietà di cui si tratta – non è prevista in sede di prima applicazione l’attribuzione in via automatica del c.a. “6L”. In tale ipotesi, infatti, l’attribuzione di detto codice di autorizzazione avverrà, in presenza dei requisiti prescritti, esclusivamente ad opera delle Sedi su richiesta delle aziende, da presentare tramite Cassetto previdenziale aziende. Si precisa che l’attribuzione del c.a. “6L” deve avvenire a favore di tutte le aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo in relazione all’attività esercitata, a prescindere dal requisito dimensionale. Le aziende interessate dovranno presentare la predetta richiesta entro venti giorni dalla pubblicazione della presente circolare.
Si rappresenta, a tal proposito, che l’eventuale mancata attribuzione del c.a. “6L” può determinare la sussistenza dell’obbligo contributivo, da parte di dette aziende, al Fondo di solidarietà residuale (c.a. “0J”), che dal 1° gennaio 2016 ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale. Le Sedi competenti provvederanno alla attribuzione dei suddetti codici di autorizzazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge.
Per quanto riguarda le nuove aziende che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che l’attribuzione del c.a. “6L” verrà effettuata unicamente ad opera delle Sedi al momento dell’iscrizione medesima. Pertanto, in presenza di aziende classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “2B”, e c.s.c 1.15.03 con c.a. “2B” o “3G”, e di aziende con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “1D” (in assenza di c.a. “2B” o “3G”) nel caso esercitino attività di trasporto pubblico, l’attribuzione del c.a. “6L” avverrà ad opera delle sedi, verificata la sussistenza dei requisiti di legge.
Le sedi provvederanno anche alla verifica della correttezza degli inquadramenti previdenziali per le matricole cessate in caso di riattivazione.
Poiché dal 1° gennaio 2016 il contributo è mensilmente dovuto dalle aziende che hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “6L” il controllo del requisito occupazionale di più di 5 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata secondo le modalità previste al punto 2.1.
Le aziende che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire, oltre all’attribuzione del codice di autorizzazione “6L”, la contestuale attribuzione del codice di autorizzazione “2C”, che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà.
Nel caso in cui l’azienda eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.
5.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens
A decorrere dal mese di febbraio 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.
Non saranno, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 02/2016, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.
Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 19/03/2015 al mese di gennaio 2016, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).
Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo marzo 2015/gennaio 2016, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:
in <CausaleADebito> il codice “M157” che assume il significato di ” Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico, periodo marzo 2015/gennaio 2016″;
in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo marzo 2015/gennaio 2016, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto esclusi i dirigenti;
in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,50 dell’imponibile.
Sempre con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo marzo 2015/gennaio 2016, le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa devono procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M157” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. In tal caso, il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01.
Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da marzo 2015 a gennaio 2016 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).
Infine, si richiama l’attenzione sulla necessità per tutti i datori di lavoro di attenersi alle indicazioni operative di cui al punto 1.4 della circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e al messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015, in merito alla nozione di unità produttiva e alla conseguente valorizzazione di tale informazione nel flusso Uniemens.
6. Istruzioni contabili
Al fine di rilevare contabilmente i fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà oggetto della presente circolare, regolamentato con decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 e istituito presso l’Istituto, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, la cui nuova disciplina è contenuta negli artt. 26 e ss., del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si istituisce la nuova gestione contabile:
FH – Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico – art. 1, del Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015.
In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata:
FHR – Gestione assicurativa a ripartizione.
I contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a) e b), del citato D.I., (cfr. istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 5.2), andranno contabilizzati ai seguenti nuovi conti:
FHR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
FHR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.
La procedura informatica di ripartizione contabile DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti FHR21110 e FHR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate le somme esposte nel flusso UNIEMENS con il nuovo codice “M157”.
Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della contribuzione ordinaria, derivante da modd. DM10 insoluti e DM10/V, a cura della citata procedura automatizzata:
FHR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;
FHR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.
Le istruzioni contabili connesse con l’erogazione delle prestazioni previste dall’art. 5, del D.I. n. 86985/2015, verranno fornite separatamente, all’atto dello scioglimento della riserva di cui al paragrafo 3, ultimo capoverso, della presente circolare.
Si riportano nell’allegato n. 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.
(Fonte: INPS)