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Somministrazione a termine e impugnazione contratto:

La Corte Suprema, con la sentenza n. 2734 del 2016 ha deciso in tema di somministrazione a termine e impugnazione del contratto da parte del lavoratore.

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (12.2.2016) sul Sole 24 Ore (Firma: Uberto Percivalle e Fiammetta Rivolta; Titolo: “Somministrazione, ricorso con termine”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La sentenza della Corte di cassazione 2734 di ieri ha affrontato il tema dell’impugnazione, da parte del lavoratore, del contratto di somministrazione a termine. Di particolare interesse è il fatto che la Corte si è soffermata a precisare quale sia il giorno da cui comincia a decorrere il termine entro cui l’impugnazione deve essere formulata.

Nel caso esaminato dai giudici di legittimità il lavoratore somministrato agiva in giudizio per chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro direttamente in capo alla società utilizzatrice ed eccepiva l’inapplicabilità del termine di impugnazione di 60 giorni, previsti dall’articolo 32, comma 4, della legge 183/2010 (cosiddetto “Collegato Lavoro”). Secondo il lavoratore il termine di 60 giorni per l’impugnazione varrebbe nel caso di licenziamento comunicato con lettera, ma non nei confronti di un utilizzatore in un contratto di somministrazione, salvo che anche questi comunichi al lavoratore l’intervenuta cessazione del rapporto. In mancanza di comunicazione, secondo il lavoratore, l’impugnazione doveva dirsi, quindi, sempre possibile (con il solo limite prescrizionale). A sostegno della propria tesi il lavoratore adduceva, altresì, la circostanza per cui i contratti di somministrazione possono essere reiterati senza limiti di tempo, generando il formarsi di un’aspettativa di continuazione in capo al soggetto somministrato. Infine, il lavoratore invocava il contenuto della risposta ad interpello n.12, data dal ministero del Lavoro il 25 marzo 2014, in tema di somministrazione irregolare, laddove il Ministero chiariva che, in caso di licenziamento orale, non decorrerebbe il termine di 60 giorni.

La Corte ha confutato tutti gli argomenti. In primo luogo ha chiarito come la somministrazione a tempo determinato (come tutti i contratti con scadenza) cessi allo spirare del termine, senza bisogno di alcuna comunicazione di recesso. Di conseguenza la Corte escludeva che il termine di decadenza di 60 giorni potesse farsi decorrere da una comunicazione che non è neppure necessaria.

Inoltre, il potenziale rinnovo della somministrazione non autorizza il lavoratore a farvi affidamento, né a far ritenere indispensabile una formale contraria comunicazione di cessazione.

Infine, la Corte rigettava il richiamo del lavoratore all’interpello 12/2014 del ministero del Lavoro, ritenendo improponibile l’equiparazione del licenziamento orale alla scadenza di un termine, essendo il licenziamento orale inefficace e tamquam non esset.

Dalla sentenza risulta quindi confermato come il termine decadenziale di 60 giorni debba essere inderogabilmente rispettato dal lavoratore in caso di impugnazione di contratti di somministrazione, conclusisi per decorso del termine o per intervenuto licenziamento (esulando da questa previsione la sola ipotesi di licenziamento orale): il termine dovrà computarsi, rispettivamente, dalla scadenza del contratto o dall’invio della comunicazione di licenziamento.

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