Advertisement

Settore marittimo applicazione Fondo solidarietà:

L’INPS, con la Circolare n. 28 del 2016 relativa al settore marittimo e applicazione del Fondo solidarietà bilaterale, ha informato gli interessati circa l’erogazione di prestazioni a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 28/2016

  1. Il quadro normativo

Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori di imprese operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale,  l’articolo 3 della legge n. 92/2012, rubricato “Tutele in costanza di rapporto di lavoro”, e successive integrazioni e modifiche, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari in caso di esodo agevolato, di erogare prestazioni integrative di prestazioni pubbliche in caso di cessazione del rapporto di lavoro e di sostenere attività formative.

Advertisement

Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 24 marzo 2014 tra Confitarma, Fedarlinea, Federimorchiatori e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, è stato convenuto di costituire il “Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE” ai sensi del citato articolo 3, comma 4, della legge n. 92/2012.

Successivamente, dette organizzazioni datoriali e sindacali hanno stipulato un ulteriore accordo – recante data 10 dicembre 2014 – con l’Associazione Italiana Armatori di Rimorchiatori e Assorimorchiatori, con il quale sono state incluse, nel Fondo di solidarietà bilaterale di cui si tratta, anche le imprese armatoriali esercenti il servizio di rimorchio portuale in concessione.

I predetti accordi sono stati recepiti con decreto n. 90401 dell’8 giugno 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che ha istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE (Allegato 1).

Il suddetto decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 17 agosto 2015.

Si precisa che il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha abrogato i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45, dell’articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 148/2015 prevede che “laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio (…) all’articolo 3, commi da 4 a 45, della legge n. 92 del 2012, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto”.

Il citato decreto n. 148/2015 ha introdotto alcune modifiche nell’ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà in conseguenza delle quali, a norma dell’articolo 26, comma 7, l’istituzione dei Fondi è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. La soglia dimensionale così individuata per la partecipazione al fondo è verificata mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente. Sono state, inoltre, modificate le prestazioni erogabili dai Fondi di solidarietà.

I Fondi già istituiti o adeguati alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2012 devono, altresì, adeguarsi alle disposizioni del comma 7 dell’articolo 26 del Decreto legislativo n. 148/2015, entro il 31 dicembre del 2015. In caso contrario, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale previsto dall’articolo 29 e i contributi da questi già versati o comunque dovuti ai fondi di solidarietà non adeguati vengono trasferiti al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del Decreto legislativo n. 148/2015.

  1. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

2.1 Finalità

Il Fondo di solidarietà di cui si tratta ha lo scopo di assicurare nei confronti del personale delle imprese del settore marittimo (comprendenti, nello specifico, le imprese di trasporto marittimo e le imprese che esercitano il servizio di rimorchio in concessione) interventi a tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali, previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Destinatari dei suddetti interventi a tutela del reddito del Fondo sono, nello specifico, i lavoratori marittimi e il personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali.

Fino al 31 dicembre 2015 l’ambito di applicazione è stato limitato alle aziende con media occupazionale superiore a quindici dipendenti.

Il superamento della soglia dimensionale, espressamente fissata dal decreto per la partecipazione al fondo di solidarietà, si verifica mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente (articolo 3, comma 7, della legge n. 92/2012, ora articolo 26, comma 4, del d.lgs n. 148/2015).

Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), con esclusione degli assunti con contratto di inserimento e di reinserimento lavorativo. Sono esclusi altresì gli apprendisti fino alla data del 31 dicembre 2015.

I lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all’orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015.

In presenza di lavoratori ripartiti, gli stessi sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing.

Il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) è escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito, analogamente ai casi di trasferimento di azienda, si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese.

Si evidenzia che il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell’obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a quindici: in tal caso l’obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di quindici dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a quindici dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ambito di applicazione è esteso anche alle aziende con una media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, come risulta dall’accordo integrativo sottoscritto in data 30 novembre 2015 dalle parti istitutive. Inoltre, dalla stessa data, ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Per tutti gli altri aspetti si seguiranno le modalità di calcolo sopra descritte.

2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 3, comma 8, legge n. 92/2012 ora articolo 26, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015).

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria; gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite. Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

Sulla base del bilancio di previsione il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha facoltà di proporre modifiche riguardo all’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012 (ora articolo 26, comma 3 del d.lgs n. 148/2015).

Per la composizione, durata delle cariche e compiti del “Comitato amministratore” del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 della legge n. 92/2012 (ora articolo 26, comma 6, del d.lgs n. 148/2015).

  1. Prestazioni

Si premette che le imprese armatoriali possono procedere alla presentazione al Fondo delle istanze finalizzate all’erogazione delle prestazioni, unicamente dopo aver espletato la procedura di consultazione sindacale di cui all’ articolo 5 del decreto interministeriale n. 90401/2015.

Nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, riconducibili ad una delle causali di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, il Fondo provvede all’erogazione nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo medesimo (articolo 6 del citato decreto) di un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo pari ai contributi di cui all’ articolo 26, L. n. 41/1986, che rimane nella disponibilità del Fondo.

E’ previsto, altresì, l’accredito della contribuzione correlata, nel caso in cui venga erogata la prestazione di cui si tratta, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. Detta contribuzione correlata è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura.

In coerenza con le previsioni di cui all’ articolo 3, comma 33 della L. n. 92/2012 (ora articolo 34, comma 1, del d.lgs n. 148/2015), la suddetta contribuzione correlata, che il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato, è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Si fa presente che le istruzioni operative, in ordine alle prestazioni di cui sopra, verranno fornite con separata circolare.

  1. Ricorsi amministrativi

Avverso i provvedimenti adottati dal Fondo per le materie di competenza è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, al quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto interministeriale, spetta decidere in unica istanza.

I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà, presso la Direzione generale dell’INPS.

  1. Modalità di finanziamento delle prestazioni

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai contributi di seguito elencati. A detti contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Risultano applicabili, altresì, le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

  1. a) Contributo ordinario

Per il finanziamento delle prestazioni di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto in oggetto (erogazione di assegni ordinari a favore dei lavoratori marittimi interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa), e per la relativa contribuzione correlata, è dovuto mensilmente al Fondo un contributo ordinario dello 0,30% (di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana e di tutto il restante personale dipendente dalle imprese armatoriali per il quale sussiste l’obbligo contributivo verso l’Istituto.

Tale contributo, come previsto nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 32 del 22 dicembre 2015, è dovuto dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo (marzo 2014).

  1. b) Contributo addizionale

In caso di erogazione da parte del Fondo dei trattamenti di cui all’articolo 6, comma 1, è dovuto, altresì, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono delle prestazioni.

5.1. Codifica aziende

Ai sensi del decreto interministeriale n. 90401 dell’8 giugno 2015 rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento le imprese armatoriali che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

Dal 1° gennaio 2016 l’ambito di applicazione è esteso anche alle aziende con una media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti. Dalla stessa data si computano gli apprendisti.

Le posizioni interessate risultano inquadrate col c.s.c. 1.15.02. Si evidenzia, a tal proposito, che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di cui si tratta anche le posizioni contraddistinte dal csc 1.15.02 cui è stato attribuito il c.a. 2N avente come significato “Impresa armatoriale: posizione contributiva relativa al solo personale non soggetto alla legge 26 luglio 1984, n. 413”.

Per maggiori chiarimenti in merito all’inquadramento previdenziale delle imprese del settore è possibile la consultazione della circolare n. 56/1988.

Si precisa che dall’ambito di applicazione sono escluse le imprese del settore del pilotaggio marittimo contraddistinte dal c.s.c. 1.15.02 e c.a. 1B, 1C, 8F e 7P. Sono, inoltre, escluse le imprese già obbligate al finanziamento di altri Fondi di solidarietà in quanto appartenenti a gruppi societari (es. società del Gruppo Ferrovie dello Stato).

Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal Codice di autorizzazione “8V”, che, a partire dalla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo (marzo 2014) assume il nuovo significato di “Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE.”

L’attribuzione del c.a. “8V” alle imprese potenzialmente interessate, a prescindere dal requisito dimensionale, avverrà in sede di prima applicazione in automatico, a cura della Direzione Generale. Le imprese potranno visualizzare l’avvenuta attribuzione del codice “8V” sul Cassetto previdenziale Aziende.

Per quanto riguarda le nuove imprese che presenteranno domanda di iscrizione successivamente alla data di pubblicazione della presente circolare, si sottolinea che l’attribuzione del c.a. “8V” verrà effettuata unicamente ad opera delle Sedi al momento dell’iscrizione medesima, verificata la sussistenza dei requisiti normativi ed amministrativi prescritti. Si ribadisce che l’attribuzione del c.a. “8V” deve avvenire a favore di tutte le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo in relazione all’attività esercitata, a prescindere dal requisito dimensionale.

Le sedi provvederanno anche alla verifica della correttezza degli inquadramenti previdenziali per le matricole cessate in caso di riattivazione.

Poiché da gennaio 2016 il contributo è mensilmente dovuto dalle imprese che hanno occupato mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente, in presenza del codice di autorizzazione “8V” il controllo del requisito occupazionale di più di 5 dipendenti nel semestre sarà effettuato dalla procedura automatizzata secondo le modalità previste al punto 2.1.

Le imprese che operano con più posizioni contributive e realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali Inps di competenza per consentire, oltre all’attribuzione del codice di autorizzazione “8V”, anche la contestuale attribuzione del codice di autorizzazione “2C” che assume il nuovo significato di “Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà”.

Nel caso in cui l’impresa eserciti attività plurime, con distinti inquadramenti attribuiti dall’Istituto, il requisito occupazionale deve essere distintamente determinato in relazione al numero di dipendenti occupati in ognuna delle attività.

Si rammenta, per i lavoratori italiani operanti all’estero (Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati), in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 1 del D.L. n. 317/1987, convertito con modificazioni in Legge n. 398/1987, che non sussiste l’obbligo di finanziamento nei confronti del Fondo di solidarietà.

5.2. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

A decorrere dal mese di competenza febbraio 2016, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria dovuta al Fondo di solidarietà sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti.

Non saranno, pertanto, previste modifiche procedurali per la compilazione del flusso Uniemens. Le procedure di calcolo e rettifica, a partire dal periodo 02/2016, saranno implementate al fine di recepire le suddette disposizioni.

Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto dal periodo di paga in corso al 24 marzo 2014 (data di sottoscrizione dell’accordo di costituzione del Fondo)  al mese di gennaio 2016, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Ai fini del versamento dei contributi dovuti con riferimento al periodo marzo 2014/gennaio 2016, le aziende valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il codice “M155” che assume il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE, periodo marzo 2014 /gennaio 2016”;

in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile relativo al periodo marzo 2014 /gennaio 2016, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto esclusi i dirigenti;

in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,30 dell’imponibile.

Sempre con riferimento al versamento delle competenze arretrate dovute per il periodo marzo 2014/gennaio 2016, le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa devono procedere al versamento della contribuzione inviando l’UNIEMENS relativo all’ultima mensilità, con l’utilizzo del codice “M155” dell’elemento <CausaleADebito> e la compilazione degli elementi <Retribuzione> e <SommaADebito>. In tal caso, il versamento del contributo con modello F24 si effettua indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e adottando la causale RC01.

Con riferimento alle competenze dovute per il periodo da marzo 2014/gennaio 2016 resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).

Infine, si richiama l’attenzione sulla necessità per tutti i datori di lavoro di attenersi alle indicazioni operative di cui al punto 1.4 della circolare n. 197 del 2 dicembre 2015 e al messaggio n. 7336 del 7 dicembre 2015, in merito alla nozione di unità produttiva e alla conseguente valorizzazione di tale informazione nel flusso Uniemens.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei fatti amministrativi di pertinenza del Fondo di solidarietà oggetto della presente circolare, regolamentato con Decreto interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015 e istituito presso l’Istituto, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e successive modificazioni, la cui nuova disciplina è contenuta negli artt. 26 e ss., del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si istituisce la nuova gestione contabile:

SM – Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo – SOLIMARE – art. 1, comma 1, del Decreto interministeriale n. 90401 del 8 giugno 2015.

In seno a tale Gestione viene istituita la contabilità separata:

SMR – Gestione assicurativa a ripartizione.

I contributi ordinari dovuti dalle aziende per il finanziamento della prestazione di cui all’art. 6, comma 1, del citato D.I., (cfr. istruzioni operative di cui al precedente paragrafo 5.2), andranno contabilizzati ai seguenti nuovi conti:

SMR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;

SMR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.

La procedura informatica di ripartizione contabile DM imputerà le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria, rispettivamente, ai conti SMR21110 e SMR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Ai medesimi conti, pertanto, andranno registrate le somme esposte nel flusso UNIEMENS con il nuovo codice “M155”.

Si istituiscono, inoltre, gli ulteriori conti per l’imputazione della contribuzione ordinaria, derivante da modd. DM10 insoluti e DM10/V, a cura della citata procedura automatizzata

SMR21120 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza degli anni precedenti;

SMR21180 per il contributo ordinario accertato mediante modd. DM10 insoluti e DM10/V e non riscosso, di competenza dell’anno in corso.

Le istruzioni contabili connesse con l’erogazione della prestazione prevista dall’art. 6, comma 1, del D.I. n. 90401/2015, verranno fornite separatamente, all’atto dello scioglimento della riserva di cui al paragrafo 3, ultimo capoverso, della presente circolare.

Si riportano nell’Allegato 2 le variazioni intervenute al piano dei conti.

(Fonte: INPS)

Advertisement