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Contratti collettivi di prossimità e livelli retributivi:

Il Ministero del Lavoro, con Interpello n. 8 del 2016 su contratti collettivi di prossimità e livelli retributivi, ha fornito un parere a seguito di quesito avanzato dalla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro alla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero .

Al riguardo si legge quanto segue nell’Interpello n. 8/2016.

L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 8, D.L. n. 138/2011 (conv. da L. n. 148/2011), concernente il sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità.

In particolare, l’istante chiede se i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità possano costituire base imponibile anche in deroga ai minimali contributivi sanciti dall’art. 1, D.L. n. 338/1989.

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L’interpellante domanda, altresì, se il rispetto del contratto di prossimità (che deroga al CCNL) possa essere considerato quale condizione necessaria ai fini dell’accesso alle agevolazioni contributive in luogo del rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali, dell’INPS nonché dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare occorre muovere dalla lettura dell’art. 8 comma 1 in forza del quale “i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, (…) possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro”.

Le intese possono riguardare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione riferite agli aspetti elencati nel comma 2.

Nell’elenco in questione, oltre l’assenza di un espresso riferimento al trattamento retributivo minimo, rispetto al quale opera comunque un limite inderogabile di rilievo costituzionale dettato dell’art. 36, va evidenziato come l’art. 8 del D.L. n. 138/2011 non preveda, tra i possibili contenuti delle “specifiche intese” aziendali o territoriali, la determinazione dell’imponibile contributivo; senza contare che tali intese esplicano i propri effetti esclusivamente tra le parti e non possono quindi interessare gli Istituti previdenziali quali soggetti creditori della contribuzione.

Sulla materia si è espressa anche la Corte di Cassazione, affermando che “una retribuzione (…) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l’assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze” (Cass. Sez. Un. civ. n. 11199/2002).

In merito alla seconda problematica occorre richiamare l’art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 che richiede, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, non solo il possesso del DURC e l’osservanza “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (…) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, ma anche il rispetto degli “altri obblighi di legge”.

Ciò sta a significare che, qualora non si rispettino gli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile indicati dalle L. n. 338/1989 e n. 549/1995, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, sarà evidentemente negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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