CIG in deroga chiarimenti del Ministero Lavoro:
Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 40 del 2016 sulla CIG in deroga ha fornito chiarimenti relativamente al raccordo della disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga e l’istituzione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
Pertanto, come si legge nella nota n. 40/2016 le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS e che quindi occupano mediamente più di 15 dipendenti e operano in settori privi di ammortizzatori sociali e Fondi di solidarietà, possono scegliere se accedere alla CIG in deroga o alle prestazioni previste dal FIS.
A parlarcene è anche l’articolo pubblicato oggi (12.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: “Cig in deroga alternativa al Fis”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Le aziende che occupano mediamente più di 15 dipendenti, operanti in settori privi di ammortizzatori sociali e senza un fondo di solidarietà, all’occorrenza possono scegliere se ricorrere alla cassa interazione in deroga oppure alle prestazioni del Fondo di integrazione salariale. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota 40/3223/2016 diffusa ieri.
La puntualizzazione si è resa necessaria a seguito delle modifiche apportate, dal 2016, alla regolamentazione relativa al fondo di solidarietà residuale nonché per effetto del rifinanziamento – per l’anno in corso – della Cig in deroga. Il Dlgs 148/2015 (articolo 29) ha cambiato il nome del fondo di solidarietà residuale che, dal 1° gennaio 2016, ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale (Fis). La stessa norma ha anche abbassato (da 15 a 5) la soglia dimensionale aziendale da cui discende l’obbligo di iscrizione, prevedendo che la piena operatività del Fis si realizzerà solamente dopo l’emanazione di un apposito decreto ministeriale.
A regime la generalità delle aziende che operano in settori non coperti da Cig e in cui non è vigente un fondo di categoria, confluiranno nel Fis che garantirà, ai dipendenti, un ammortizzatore sociale. In attesa dell’uniformità della disciplina – che si realizzerà dopo l’emanazione del Dm – occorre eseguire una distinzione in base al numero dei lavoratori mediamente occupati nell’azienda nel semestre precedente: fino a 5, nessun obbligo e nessun ammortizzatore sociale; da 5 a 15 (nuova categoria) obbligo del Fis (prescrizione sospesa in attesa del decreto); oltre i 15 dipendenti piena operatività del Fis, compresi gli obblighi contributivi, già dal 1° gennaio.
In questo scenario si collocano le disposizioni contenute nella legge di Stabilità 2016 con cui è stata finanziata, per l’anno in corso, la cassa integrazione in deroga con 250 milioni di euro. Oltre a ciò, la legge 208/2015 ha individuato nuovi criteri per la concessione o la proroga valevoli per il 2016. In quest’ultimo anno di utilizzo dello strumento, l’erogazione potrà essere prevista per un periodo non superiore a 3 mesi nell’arco di 12 mesi.
Riguardo alle prestazioni del Fis, in attesa dell’emanazione del decreto che regolamenterà il nuovo fondo, nella circolare 22/2016, l’Inps ha fornito le prime indicazioni circa gli interventi erogabili e, a tal fine, ha richiamato i criteri utilizzati.
In relazione a quanto affermato dall’istituto di previdenza, si può rilevare, che al momento, le due misure (assegno ordinario erogato dal Fis o cassa in deroga) sostanzialmente si equivalgono. Ciascun intervento è, infatti, corrisposto fino a un periodo massimo di tre mesi continuativi, anche se si osserva che, nel caso di ricorso all’assegno ordinario, il trimestre è prorogabile, in via eccezionale, fino a un massimo complessivo di nove mesi, da computarsi in un biennio mobile. Analoga equipollenza è rinvenibile nell’entità dell’assegno che, in ambedue i casi, risente della trattenuta previdenziale del 5,84 per cento; gli interventi trovano, inoltre, il loro limite nel massimale annuo di cassa integrazione guadagni ordinaria.
Anche i profili pensionistici non risentono di penalizzazioni: i periodi di cassa integrazione in deroga, infatti, sono coperti da contribuzione figurativa che viene accreditata d’ufficio ed è valida sia per diritto che per la misura del trattamento pensionistico. Nel caso di fruizione dell’assegno ordinario a carico del Fis, sarà quest’ultimo a farsi carico del versamento della contribuzione correlata alla prestazione, alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato.