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Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero

Residenza fiscale e datore di lavoro estero, i chiarimenti dell’AE

Retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero:

L’INPS, con la Circolare n. 23 del 2016 sulle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all’estero e di cui vi avevamo già parlato, ha fornito le seguenti informazioni agli interessati.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 23/2016.

PREMESSA

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, ha  provveduto, con D.M. 25 gennaio 2016 (in G.U. del 30 gennaio 2016, n. 24), che si allega (Allegato n. 1 e Allegato n. 2), alla determinazione delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 4, co. 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3 ottobre 1987, n. 398.

Come noto le disposizioni della legge n. 398/87 (art. 1) si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale.

Sono esclusi dall’ambito territoriale di applicazione della legge in commento gli Stati dell’Unione europea ossia:

Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d’oltremare (Guyana francese, Isola di Martinica e isola di Guadalupa, ricomprese nell’arcipelago delle Piccole Antille, Isole di Reunion, Isole di Saint Martin e di Saint Barthèlemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canaria, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria e Croazia (Circolare n. 165 del 2013).

Per i lavoratori che si spostano nell’ambito dell’Unione europea la normativa  di sicurezza sociale applicabile è quella contenuta nei regolamenti CE nn. 883/2004 e 987/2009 e successive modifiche (Circolare n. 82 del 2010Circolare n. 83 del 2010; Circolare n. 115 del 2012).

Sono esclusi inoltre dall’ambito di applicazione della legge n. 398/1987 anche la Svizzera e i Paesi aderenti all’Accordo SEE – Liechtenstein, Norvegia, Islanda – ai quali si applica la normativa comunitaria.

Si evidenzia a tal proposito che le disposizioni contenute nei  regolamenti comunitari – Reg. (CE) nn. 883/2004 e 987/2009 – si applicano, a decorrere dal 1 aprile 2012, anche nei rapporti con la Svizzera e, a decorrere dal 1 giugno 2012, anche ai Paesi SEE (Circolare n. 107 del 2012).

A) RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER L’ANNO 2016

Soggetti ai quali si applicano le retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni di cui al citato decreto devono essere prese a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti, per l’anno 2016, a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale.

Relativamente alla categoria dei lavoratori interessati si chiarisce che le disposizioni delle legge n. 398/87 si applicano non soltanto ai lavoratori italiani ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE (1) e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario  (messaggio n. 995 del 18 gennaio 2012).

Si ricorda, inoltre, che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione, in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale (cfr. circolare n. 87 del 15 marzo 1994).

Si richiamano in proposito le convenzioni di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con Paesi extracomunitari:

Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele (circolare n. 196 del 2 dicembre 2015), Jersey e Isole del Canale (Guernsey, Alderney, Herm e Iethou), ex Jugoslavia (Bosnia-Erzegovina,  Macedonia, ecc), Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Corea e Turchia (circolare n. 168 del 9 ottobre 2015).

 Retribuzioni convenzionali

Come stabilito dall’art. 2 del D.M. 25 gennaio 2016 – il quale, in sostanza, ripete il testo dei precedenti decreti ministeriali di determinazione delle retribuzioni convenzionali – “per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all’art. 1”.

Al riguardo, si richiama il parere a suo tempo espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (v. circolare n. 72 del 21 marzo 1990) secondo cui, ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alle fasce di retribuzione, per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali così individuati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

I valori contenuti nelle tabelle allegate sono espressi in Euro e, ai fini dell’individuazione delle retribuzioni imponibili da assoggettare a contribuzione, devono essere arrotondati all’unità di Euro secondo quanto stabilito dalla delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 1123 del 17 novembre 1998. Si veda al riguardo la circolare n. 208/2001.

Relativamente all’ambito di applicabilità del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (comma 8 bis dell’art. 51 del T.U.I.R.) si rinvia a quanto stabilito nel punto A della circolare n. 86/2001.

Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso si precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia a quanto disposto con messaggio n. 00159 del 30.12.2003.

Le retribuzioni di cui al decreto citato costituiscono base di riferimento per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità nonché per il trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Casi particolari

La retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi, illustrati a suo tempo nella circolare n. 141 R.C.V. del 20 giugno 1989 :

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio, per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

B) REGOLARIZZAZIONI CONTRIBUTIVE

Le aziende che per il mese di gennaio 2016 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui al punto A) della presente circolare possono regolarizzare tali periodi ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993 (cfr. circolare n. 292 del 23/12/1993 ) senza aggravio di oneri aggiuntivi.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

Ai fini della compilazione della denuncia UNIEMENS le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

– calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore all’1.1.2016 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese;

– le differenze così determinate saranno portate in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione, da riportare nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>, calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

Si riportano, in allegato, il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per l’anno 2016, individuate con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore per le diverse categorie, raggruppati per settori di riscontrata omogeneità.

Note

(Fonte: INPS)

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