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Pescatori autonomi: aliquota contributiva per l’anno 2016

L’INPS, con la Circolare n. 24 del 2016 sui pescatori autonomi ha comunicato agli interessati l’aliquota contributiva vigente per l’anno 2016.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 24 del 2016.

1. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

I lavoratori autonomi che svolgono l’attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all’Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

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L’ISTAT ha comunicato, nella misura del -0,1 %, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014-dicembre 2014 ed il periodo gennaio 2015-dicembre 2015.

L’art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità) dispone che “Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’ indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può risultare inferiore a zero.

Pertanto, per il 2016 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, rimane invariato rispetto all’anno precedente e risulta come segue:

Anno 2016 Retribuzione convenzionale
misura giornaliera  €  26,49
misura mensile (25gg)  €  662,00       

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2016, i contributi dovuti dai pescatori “autonomi”.

2. Aliquota contributiva dovuta al FPLD

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996 – emanato in attuazione dell’art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 – e dell’art. 27, comma 2-bis, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, i pescatori autonomi sono soggetti all’aumento di 4,29 punti percentuali; tale incremento è applicato gradualmente in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente a decorrere dal 1 gennaio 2014 e per l’anno 2016 nei confronti dei pescatori l’aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%.

Tale aliquota risulta determinata come segue:

 Gestione F.P.L.D. Aliquote Coefficienti di ripartizione
Base   0,11 0,007383
Adeguamento 14,79 0,992617
Totale 14,90 1,000000

Il contributo mensile per l’anno 2016, risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a  Euro  98,64  così suddiviso:

F.P.L.D. Contributo mensile
base        0,73
adeguamento      97,91
Totale      98,64

3. Sgravio contributivo ex art. 2, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203. 

L’articolo 1, c. 74 della legge di stabilità 2013 dispone che “I benefici di cui all’articolo 6 del decreto-legge 30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 63,2 per cento  per  gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per l’anno 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dall’anno 2016”.

A far tempo dal periodo “gennaio 2013”, quindi, le imprese in questione sono tenute a diminuire la percentuale del beneficio spettante, che – in conseguenza – si attesterà sulle seguenti percentuali:

  •  63,20% per gli anni 2013 e 2014;
  •  57,50% per il 2015;
  •  50,30% per il 2016

Conseguentemente il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 49,02 così suddiviso:

F.P.L.D. Contributo mensile
Base euro      0,36
Adeguamento euro    48,66
Totale euro    49,02

4. Riscossione del contributo di maternità

Con circolare n. 130 del 16 settembre 2013 è stata disciplinata l’estensione del diritto all’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla l. 13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i..

Ai sensi del nuovo comma 1 bis inserito nell’art. 82 del d.lgs. 151/2001, alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura a carico di ogni iscritto al fondo di cui all’art. 12, co. 3 della legge 250/1958 è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di €. 0,62. Lo stesso è riscosso congiuntamente al contributo IVS.

5. Modalità di versamento

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si rammenta, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L’Istituto provvederà ad inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2016.

In applicazione di quanto disposto dall’art. 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e dall’art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

(Fonte: INPS)

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