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Apprendisti e Fondo di integrazione salariale:

L’INPS, con il Messaggio n. 548 del 2016 sul computo degli apprendisti ai fini dell’accesso al Fondo di integrazione salariale, ha fornito agli utenti le istruzioni operative del caso.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 548/2016.

Con Messaggio n. 306 del 2016 sono state fornite indicazioni in merito alle aliquote di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di integrazione salariale, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 148/2015, con decorrenza 1° gennaio 2016.

L’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 457 del 26 gennaio 2016,  ha reso noto che, nelle more dell’adozione del decreto di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015, risultano immediatamente applicabili le nuove regole di cui al d.lgs n. 148/2015 ai soggetti che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale. In particolare, il Ministero ha  precisato che a tali soggetti si applicano, sempre con decorrenza 1° gennaio 2016, anche le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 2, che prevede l’inclusione degli apprendisti nel computo della media occupazionale.

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Pertanto, a decorrere dalla mensilità febbraio 2016 la procedura Uniemens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più quindici dipendenti nel semestre precedente.

Come già segnalato con messaggio n. 306/2016, in relazione ai datori di lavoro non già rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo (es. coloro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti), verranno fornite successive istruzioni in seguito all’adozione del decreto interministeriale  di cui all’articolo 28, comma 4, del Decreto legislativo n. 148/2015.

I datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale di più di quindici dipendenti solo in virtù dell’apporto degli apprendisti nella predetta media occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione del presente messaggio, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M131”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.

(Fonte: INPS)

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