Programmi CIGS definizione criteri approvazione:
Il Ministero del Lavoro con il Decreto 90433 del 2016 sui Programmi CIGS ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi presentati dalle imprese per le richieste di cassa integrazione guadagni straordinaria, mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale.
Al riguardo il Decreto 90433/2016 prevede quando segue circa i criteri per l’approvazione dei Programmi CIGS.
Il D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, di attuazione del Jobs Act, reca disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e, agli articoli 20 e 21 definisce il campo di applicazione della CIGS (art. 20) e le causali di intervento (art. 21).
Con il suddetto Decreto vengono individuati i criteri per l’approvazione dei programmi CIGS relativamente ai casi di riorganizzazione aziendale; crisi aziendale; contratti di solidarietà – aziende e lavoratori beneficiari; contratti di solidarietà – modalità applicative; imprese appaltatrici dei servizi di mensa e dei servizi di pulizia; imprese artigiane; partiti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali – causali di intervento della CIGS; partiti politici – monitoraggio delle risorse finanziarie ed infine disciplina del cumulo dell’intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale.
L’efficacia del Decreto n. 90433/2016 decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro.
I beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale, a norma dell’art. 1 del D.Lgs. n. 148/2015 sono i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ivi compresi gli apprendisti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio.
Per quanto concerne i requisiti necessari alla fruizione del beneficio è necessario che i suddetti lavoratori devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione. L’anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
La condizione dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro non è necessaria per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
(Fonte: Ministero del Lavoro)