Accordo di rinnovo CCNL Industrie Alimentari:
Lo scorso 5 febbraio è stato sottoscritto un Accordo Rinnovo CCNL Industrie Alimentari per il periodo 2016 – 2019.
L’accordo, relativamente alla parte economica, prevede un aumento medio delle retribuzioni di 105,00 euro mensili lordi da corrispondersi in 5 tranche con le seguenti modalità:
- 20 euro a far data dal 1 gennaio 2016
- 15 euro a far data dal 1 ottobre 2016
- 20 euro a far data dal 1 ottobre 2017
- 25 euro a far data dal 1 ottobre 2018
- 25 euro a far data dal 1 settembre 2019.
L’accordo prevede poi quanto segue:
Per quanto concerne la durata, l’Accordo va a modificare l’art. 86 del CCNL stabilendo che il nuovo contratto collettivo avrà una durata complessiva non più di 3 ma di 4 anni e nello specifico “il contratto unico decorre dal 1° dicembre 2015 ed ha validità per la parte normativa ed economica fino al 30 novembre 2019”.
Inoltre, gli accordi di secondo livello con scadenza tra il 1° dicembre 2015 e il 31 dicembre 2017, avranno una ultrattività di 12 mesi rispetto alla loro originaria scadenza.
Relativamente al congedo per le donne vittime di violenza di genere di cui al d.lgs. n. 80 del 2015 l’accordo stabilisce che la lavoratrice, avente i requisiti di legge, ha diritto ad un prolungamento, fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi (da aggiungersi a quelli già previsti dal decreto citato) di permessi retribuiti a carico dell’azienda da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 80/2015 cit.
Relativamente alle ore di flessibilità l’accordo stabilisce un aumento da 72 a 88 ore l’anno retribuite con una maggiorazione del 20% a fronte del 45% stabilito per le ore prestate a titolo di lavoro straordinario.
L’accordo inserisce una nuova norma che disciplina il “telelavoro” al fine di favorire e promuovere un maggior equilibrio tra l’attività lavorativa e la vita privata e quale nuova forma di organizzazione del lavoro capace di migliorare la qualità dello stesso.
Anche il “lavoro agile”, il lavoro cioè svolto al di fuori dei locali aziendali, viene regolamentato nell’accordo al fine di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro, con la finalità di incrementare la produttività aziendale e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le parti firmatarie dell’accordo hanno convenuto inoltre di modificare l’art. 18 del CCNL relativamente alla questione della flessibilità del mercato del lavoro e sulla necessità di utilizzare gli strumenti al riguardo previsti dalla legislazione corrente al fine di sostenere processi di sviluppo aziendale ed occupazionale con la stabilizzazione dei contratti a tempo determinato, stagionali consolidati e ricorrenti nel tempo.
Per quanto concerne il lavoro a part time, la percentuale sale dal 5% al 7% ed i lavoratori potranno usufruire della c.d. reversibilità al tempo pieno. Inoltre il part time può essere scelto come alternativa al congedo parentale.
In tema di modifica delle mansioni, l’accordo recepisce le novità introdotte dal Jobs Act.
L’accordo poi introduce novità anche relativamente ai permessi per eventi e cause particolari; ai congedi parentali; ai congedi per la malattia del figlio (art. 40 bis, lettera A e lettera B del CCNL); nonché alla malattia ed infortunio sul lavoro (art. 47, comma 1, del CCNL).