Omissione contributiva la depenalizzazione del reato:
Entrerà in vigore domani il D.Lgs. n. 8 del 2016 che depenalizza parzialmente la omissione contributiva e che è stato pubblicato sulla G.U. n. 17 del 2016.
La norma di riferimento è contenuta nell’art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016 e stabilisce due tipi di sanzioni relativi alla omissione contributiva e nello specifico:
- se l’omissione contributiva relativa al mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali è di importo superiore a 10.000 euro annui, la pena è la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a euro 1.032 (resta l’illecito penale);
- se l’omissione contributiva relativa al mancato versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
In entrambi i casi di omissione contributiva il datore di lavoro non sarà punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, se provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
L’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016 modifica la vecchia disciplina della omissione contributiva che era contenuta nell’art. 2, comma 1 bis, del D.L. n. 463/1983, convertito con modificazioni nella L.n. 638/1983.
Il testo sostituito era il seguente:
L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti “è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni. Il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione”.
Quindi il nuovo testo dell’art. 2, comma 1 bis, come sostituito dall’art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 8/2016, che entrerà in vigore domani 6 febbraio 2016 sarà:
“L‘omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a 10.000 euro l’anno è punito con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro. Se l’importo omesso non è superiore a 10.000 euro annui, si applica la sanzione amministrativa da euro 10.000 ad euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o della notifica dell’avvenuto accertamento della violazione“.