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Licenziamento disciplinare per i fannulloni della PA:

È stato approvato lo scorso 20 gennaio lo schema di decreto legislativo relativo al licenziamento disciplinare nella PA, nella nuova versione da applicare ai dipendenti assenteisti e fannulloni.

A parlarcene è l’articolo pubblicato oggi (5.2.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Gabriele Fava; Titolo. “La riforma della Pa dimentica il contraddittorio”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Nella notte del 20 gennaio è stato approvato in Consiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo che andrà a riformare la disciplina del licenziamento disciplinare nella pubblica amministrazione e che prevedrà una guerra ai fannulloni grazie a una serie di misure che arrivano persino a configurare il reato penale di “omissione di atti d’ufficio”. Il nodo cruciale del decreto sta infatti nella volontà di combattere – almeno nelle intenzioni – il fenomeno dell’assenteismo nel pubblico impiego con ogni mezzo possibile.

Tuttavia non convince la previsione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione del dipendente colto in flagranza, entro le 48 ore, in assenza di contraddittorio. Infatti, mentre la possibilità di sospendere dall’attività lavorativa il dipendente che abbia tenuto gravi comportamenti, rispecchia una misura già esistente, desta invece seri dubbi la sospensione dalla retribuzione.

La sospensione in via cautelare dall’attività lavorativa – prevista dalla contrattazione collettiva di riferimento – risponde alla necessità di allontanare dall’azienda il lavoratore durante il procedimento disciplinare, nel caso in cui la sua presenza possa costituire fondato pericolo di possibili ulteriori turbamenti.

La sospensione dalla retribuzione, evidentemente, corrisponde non tanto a una misura cautelativa, quanto a una vera e propria sanzione attuata senza contraddittorio e, dunque, al di fuori delle regole e delle garanzie previste dalla legge e dal contratto collettivo, comprimendo inesorabilmente il diritto di difesa del lavoratore. Si badi bene, è assolutamente giusto che colui che si macchia di un delitto tanto odioso quanto la falsa attestazione di presenza, paghi salato il proprio comportamento. Tuttavia la norma rischia di essere un boomerang.

E infatti l’applicazione della sospensione dalla retribuzione potrà essere giudicata innanzitutto illegittima, proprio in considerazione del fatto che il lavoratore non ha potuto esercitare alcun diritto di difesa. Va da sé che in questo caso si aprirebbe un contenzioso con la pubblica amministrazione, la quale non solo sarà tenuta a restituire quanto indebitamente trattenuto, ma anche a risarcire i danni del dipendente ingiustamente punito.

Inoltre non si comprende quale finalità possa avere la previsione del reato di omissioni di atti d’ufficio, che prevede la pena della reclusione del dirigente o, negli enti privi di qualifica dirigenziale, del responsabile dell’ufficio competente, tenuto conto che si tratta di un reato già tipizzato nell’articolo 328 del codice penale e quindi già efficace e operativo.

In definitiva, non sembra che l’attuale impianto introduca elementi di novità per contrastare efficacemente il fenomeno dell’assenteismo e dello scarso rendimento. Se l’intenzione è quella di sgominare i fannulloni, sarebbe bene affrontare l’argomento non solo nell’ambito delle false attestazioni in servizio, ma anche chi, un esempio per tutti, timbra il cartellino ma poi legge il giornale in ufficio.

Anche questi ultimi sono fannulloni, ma per loro le armi sono spuntate e l’onere probatorio per provarne la scarsa produttività è improbo senza contare che l’eventuale licenziamento viene spesso tramutato dai tribunali in una reintegra. Se si vuole allineare il settore pubblico al privato, forse occorrerà ripensare le regole in senso più ampio, a maggiore garanzia e tutela di quella parte dei lavoratori della Pa che lavora diligentemente.

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